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| IDG801000647 | |
| 80.10.00647 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pietrantonio luigi
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| sull' azione di restituzione dell' indebito del cessionario o
committente soggetti o meno ad iva per errata applicazione dell'
aliquota da parte del cedente o prestatore del servizio
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| nota a ris. min. finanze 21 gennaio 1980 n. 362323
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 6, pt. 3, pag. 453-455
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| d23154; d23159; d23153; d2172; d305012
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| l' a. osserva che la risoluzione ministeriale in rassegna precisa
bensi' che ai fini dell' iva il solo cedente o prestatore del
servizio e' legittimato a chiedere il rimborso dell' iva corrisposta
in misura superiore al dovuto, per errata applicazione dell'
aliquota), ma non fornisce istruzioni circa le relative modalita' ed
i rimedi giuridici a disposizione del cessionario o committente in
caso di inerzia del cedente o prestatore. l' a. precisa che nel caso
di correzione di inesattezze non dolose della fatturazione, se l'
errore viene rilevato entro un anno dall' effettuazione dell'
operazione, e' possibile ricorrere alla procedura di regolarizzazione
di cui all' art. 26 del decreto sull' iva. poiche' peraltro le
espressioni usate dal legislatore lasciano intendere che l'
effettuazione della variazione conseguente alla diminuzione dell'
imposta costituisce una mera facolta' del cedente o prestatore e non
un obbligo, in caso di rifiuto od inerzia di questi il cessionario o
committente non puo' autonomamente registrare la relativa variazione
e deve necessariamente adire l' autorita' giudiziaria ordinaria per
il riconoscimento della sua pretesa alla restituzione dell' indebito,
poiche' le questioni connesse alla rivalsa hanno natura privatistica.
se la domanda viene accolta in sede giurisdizionale il cedente o
prestatore deve, in forza del giudicato, rimborsare al cessionario o
committente il maggior importo del tributo riscosso e non dovuto e
puo' registrare la variazione in diminuzione nel registro degli
acquisti; il cessionario o committente, se e' soggetto passivo dell'
iva ed anche se l' altra parte non effettua alcuna operazione
contabile, puo' registrare la variazione nel registro delle fatture o
dei corrispettivi. trascorso un anno dall' effettuazione dell'
operazione, non e' possibile ricorrere alla procedura di correzione,
ma, trattandosi di indebito oggettivo, possono essere esperite nel
termine ordinario di prescrizione sia l' azione del cedente o
prestatore nei confronti del fisco sia l' azione del cessionario o
committente nei confronti del cedente o prestatore. l' a. precisa
infine che la domanda del cedente o prestatore deve essere sempre
diretta all' amministrazione finanziaria (salvo, in caso di rigetto o
di silenzio-rifiuto, il ricorso alla commissione tributaria di primo
grado) e che non puo' avere per oggetto la richiesta di rimborso del
tributo, ma il riconoscimento dell' errata applicazione dell'
aliquota.
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| art. 21 comma 7 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 16 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 2033 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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