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136168
IDG801000647
80.10.00647 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pietrantonio luigi
sull' azione di restituzione dell' indebito del cessionario o committente soggetti o meno ad iva per errata applicazione dell' aliquota da parte del cedente o prestatore del servizio
nota a ris. min. finanze 21 gennaio 1980 n. 362323
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 6, pt. 3, pag. 453-455
d23154; d23159; d23153; d2172; d305012
l' a. osserva che la risoluzione ministeriale in rassegna precisa bensi' che ai fini dell' iva il solo cedente o prestatore del servizio e' legittimato a chiedere il rimborso dell' iva corrisposta in misura superiore al dovuto, per errata applicazione dell' aliquota), ma non fornisce istruzioni circa le relative modalita' ed i rimedi giuridici a disposizione del cessionario o committente in caso di inerzia del cedente o prestatore. l' a. precisa che nel caso di correzione di inesattezze non dolose della fatturazione, se l' errore viene rilevato entro un anno dall' effettuazione dell' operazione, e' possibile ricorrere alla procedura di regolarizzazione di cui all' art. 26 del decreto sull' iva. poiche' peraltro le espressioni usate dal legislatore lasciano intendere che l' effettuazione della variazione conseguente alla diminuzione dell' imposta costituisce una mera facolta' del cedente o prestatore e non un obbligo, in caso di rifiuto od inerzia di questi il cessionario o committente non puo' autonomamente registrare la relativa variazione e deve necessariamente adire l' autorita' giudiziaria ordinaria per il riconoscimento della sua pretesa alla restituzione dell' indebito, poiche' le questioni connesse alla rivalsa hanno natura privatistica. se la domanda viene accolta in sede giurisdizionale il cedente o prestatore deve, in forza del giudicato, rimborsare al cessionario o committente il maggior importo del tributo riscosso e non dovuto e puo' registrare la variazione in diminuzione nel registro degli acquisti; il cessionario o committente, se e' soggetto passivo dell' iva ed anche se l' altra parte non effettua alcuna operazione contabile, puo' registrare la variazione nel registro delle fatture o dei corrispettivi. trascorso un anno dall' effettuazione dell' operazione, non e' possibile ricorrere alla procedura di correzione, ma, trattandosi di indebito oggettivo, possono essere esperite nel termine ordinario di prescrizione sia l' azione del cedente o prestatore nei confronti del fisco sia l' azione del cessionario o committente nei confronti del cedente o prestatore. l' a. precisa infine che la domanda del cedente o prestatore deve essere sempre diretta all' amministrazione finanziaria (salvo, in caso di rigetto o di silenzio-rifiuto, il ricorso alla commissione tributaria di primo grado) e che non puo' avere per oggetto la richiesta di rimborso del tributo, ma il riconoscimento dell' errata applicazione dell' aliquota.
art. 21 comma 7 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 16 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 2033 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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