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136172
IDG800600666
80.06.00666 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sbaraglio gloria
inammissibilita' e superfluita' della prova testimoniale: poteri delle parti e poteri del giudice
nota a cass. sez. ii civ. 4 novembre 1978, n. 5008
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 2, pt. 1a, pag. 331-344
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d41551
l' a., dopo aver richiamato i fatti oggetto della decisione annotata, illustra le ipotesi di patologia della deduzione della prova testimoniale previste dall' art. 244 del codice di procedura civile, che consistono nella insufficiente formulazione dei capitoli di prova e nella formulazione tardiva della prova contraria. l' a. sostiene che l' inosservanza delle prescrizioni di cui all' articolo citato si traduce in un difetto delle condizioni di ammissibilita' della prova testimoniale, sanzionata con l' inammissibilita' della prova stessa; resta fermo peraltro il disposto dell' ultimo comma dell' art. 244. ricordata poi la costante posizione della cassazione circa il requisito della "specificita'" previsto dall' articolo in parola, l' a. precisa che la giurisprudenza e' discorde sul principio espresso dalla sentenza in rassegna, che le nullita' e decadenze non sono rilevabili di ufficio e sono sanabili per acquiescenza della parte che avrebbe avuto interesse a valersene. nota comunque che nel caso specifico l' applicazione di questo principio appare "piuttosto sbrigativa". l' a. rileva che in realta' l' ambito lasciato all' esclusiva disposizione delle parti in materia e' piu' ristretto di quanto la giurisprudenza affermi, dato che la violazione delle norme sulla assunzione delle testimonianze risulta assoggettata al rilievo d' ufficio sotto il profilo della valutazione delle risultanze. dopo un breve commento del principio, ormai pacifico, che l' eccezione abbandonata nel giudizio di primo grado non puo' essere riproposta in sede di impugnazione, l' a. conclude esaminando il collegamento fra il principio della acquisizione processuale (art. 245 codice di procedura civile) ed i poteri del giudice istruttore in tema di assunzione della prova testimoniale ammessa.
art. 244 c.p.c. art. 245 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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