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| IDG800600666 | |
| 80.06.00666 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| sbaraglio gloria
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| inammissibilita' e superfluita' della prova testimoniale: poteri
delle parti e poteri del giudice
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| nota a cass. sez. ii civ. 4 novembre 1978, n. 5008
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 2, pt. 1a, pag. 331-344
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d41551
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| l' a., dopo aver richiamato i fatti oggetto della decisione annotata,
illustra le ipotesi di patologia della deduzione della prova
testimoniale previste dall' art. 244 del codice di procedura civile,
che consistono nella insufficiente formulazione dei capitoli di prova
e nella formulazione tardiva della prova contraria. l' a. sostiene
che l' inosservanza delle prescrizioni di cui all' articolo citato si
traduce in un difetto delle condizioni di ammissibilita' della prova
testimoniale, sanzionata con l' inammissibilita' della prova stessa;
resta fermo peraltro il disposto dell' ultimo comma dell' art. 244.
ricordata poi la costante posizione della cassazione circa il
requisito della "specificita'" previsto dall' articolo in parola, l'
a. precisa che la giurisprudenza e' discorde sul principio espresso
dalla sentenza in rassegna, che le nullita' e decadenze non sono
rilevabili di ufficio e sono sanabili per acquiescenza della parte
che avrebbe avuto interesse a valersene. nota comunque che nel caso
specifico l' applicazione di questo principio appare "piuttosto
sbrigativa". l' a. rileva che in realta' l' ambito lasciato all'
esclusiva disposizione delle parti in materia e' piu' ristretto di
quanto la giurisprudenza affermi, dato che la violazione delle norme
sulla assunzione delle testimonianze risulta assoggettata al rilievo
d' ufficio sotto il profilo della valutazione delle risultanze. dopo
un breve commento del principio, ormai pacifico, che l' eccezione
abbandonata nel giudizio di primo grado non puo' essere riproposta in
sede di impugnazione, l' a. conclude esaminando il collegamento fra
il principio della acquisizione processuale (art. 245 codice di
procedura civile) ed i poteri del giudice istruttore in tema di
assunzione della prova testimoniale ammessa.
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| art. 244 c.p.c.
art. 245 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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