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136177
IDG800600671
80.06.00671 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tulvi franco
sentenza di separazione giudiziale e pronuncia di scioglimento del matrimonio
nota a trib. cagliari 14 febbraio 1978
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 2, pt. 1b, pag. 127-134
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d450; d4410
con la decisione annotata il tribunale di cagliari ha ritenuto procedibile il giudizio di divorzio iniziato dopo il decorso del periodo quinquennale di separazione ma prima del sopraggiungere del giudicato della sentenza di separazione giudiziale. prendendo spunto da questa problematica l' a. premette anzitutto una panoramica giurisprudenziale sul collegamento fra durata quinquennale della separazione e sentenza di separazione passata in giudicato, e a tal proposito conclude che lo sforzo interpretativo volto ad individuare una disciplina unitaria in materia risulta insoddisfacente. l' a. sostiene che il disaccordo dottrinale circa il termine di separazione nonche' gli ulteriori due anni si spiegano con le incertezze manifestate sulle nozioni di presupposti processuali e condizioni dell' azione; pertanto ritiene necessario abbandonare gli schemi formali ed esaminare la ratio della norma in questione (art. 3 n. 2 lett. b della legge i dicembre 1970, n. 898). tornando poi al problema della proponibilita' della domanda di divorzio quando sia trascorso il periodo di cinque anni ma non sia ancora passata in giudicato la sentenza di separazione, l' a. sostiene che in tal caso vi puo' essere opposizione da parte del coniuge convenuto, opposizione che a suo parere e' da ritenere possibile anche dopo il primo atto difensivo nel giudizio di primo grado.
art. 3 n. 2 lett. b l. 1 dicembre 1970, n. 898
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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