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| IDG800600671 | |
| 80.06.00671 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| tulvi franco
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| sentenza di separazione giudiziale e pronuncia di scioglimento del
matrimonio
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| nota a trib. cagliari 14 febbraio 1978
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 2, pt. 1b, pag. 127-134
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d450; d4410
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| con la decisione annotata il tribunale di cagliari ha ritenuto
procedibile il giudizio di divorzio iniziato dopo il decorso del
periodo quinquennale di separazione ma prima del sopraggiungere del
giudicato della sentenza di separazione giudiziale. prendendo spunto
da questa problematica l' a. premette anzitutto una panoramica
giurisprudenziale sul collegamento fra durata quinquennale della
separazione e sentenza di separazione passata in giudicato, e a tal
proposito conclude che lo sforzo interpretativo volto ad individuare
una disciplina unitaria in materia risulta insoddisfacente. l' a.
sostiene che il disaccordo dottrinale circa il termine di separazione
nonche' gli ulteriori due anni si spiegano con le incertezze
manifestate sulle nozioni di presupposti processuali e condizioni
dell' azione; pertanto ritiene necessario abbandonare gli schemi
formali ed esaminare la ratio della norma in questione (art. 3 n. 2
lett. b della legge i dicembre 1970, n. 898). tornando poi al
problema della proponibilita' della domanda di divorzio quando sia
trascorso il periodo di cinque anni ma non sia ancora passata in
giudicato la sentenza di separazione, l' a. sostiene che in tal caso
vi puo' essere opposizione da parte del coniuge convenuto,
opposizione che a suo parere e' da ritenere possibile anche dopo il
primo atto difensivo nel giudizio di primo grado.
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| art. 3 n. 2 lett. b l. 1 dicembre 1970, n. 898
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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