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136178
IDG800600672
80.06.00672 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
roppo enzo
una buona decisione della corte suprema a proposito di contratti standard e tutela dell' aderente. (in margine all' interpretazione dell' art. 1341, 2 comma, codice civile)
nota a cass. sez. i civ. 15 giugno 1979, n. 3373
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 2, pt. 1a, pag. 235-242
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d306008
l' a., sottolineata l' importanza assunta dai contratti standard unilateralmente predisposti dalle imprese, spesso a contenuto vessatorio nei confronti degli aderenti, commenta favorevolmente la decisione in rassegna, nella quale, a suo parere, si riscontra un "favor" per chi subisce l' altrui predisposizione contrattuale. l' a. si chiede in che cosa consista la "specifica approvazione scritta" richiesta dall' art. 1341 comma 2 codice civile e si limita a ricordare che su questo punto la giurisprudenza e' ancora discorde. si domanda poi quali clausole soggiacciano all' onere dell' art. 1341 citato, distinguendo a tale proposito fra quella corrente giurisprudenziale che si rifa' ad un criterio astratto senza tener conto della fattispecie dedotta in giudizio, e quell' orientamento che invece si rifa' ad un criterio c.d. procedimentale, tenendo conto della particolare situazione contrattuale del caso concreto. la sentenza annotata, rileva l' a., appartiene al secondo gruppo, ed il suo specifico valore e' di aver statuito che l' analisi giudiziale sul consenso dell' acquirente deve avere per oggetto non gia' l' intero complesso del contratto o delle clausole onerose, ma solo la singola clausola su cui si controverte. conclude poi sostenendo la necessita' di un intervento legislativo in materia.
art. 1341 comma 2 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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