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| IDG800600672 | |
| 80.06.00672 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| roppo enzo
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| una buona decisione della corte suprema a proposito di contratti
standard e tutela dell' aderente. (in margine all' interpretazione
dell' art. 1341, 2 comma, codice civile)
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| nota a cass. sez. i civ. 15 giugno 1979, n. 3373
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 2, pt. 1a, pag. 235-242
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d306008
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| l' a., sottolineata l' importanza assunta dai contratti standard
unilateralmente predisposti dalle imprese, spesso a contenuto
vessatorio nei confronti degli aderenti, commenta favorevolmente la
decisione in rassegna, nella quale, a suo parere, si riscontra un
"favor" per chi subisce l' altrui predisposizione contrattuale. l' a.
si chiede in che cosa consista la "specifica approvazione scritta"
richiesta dall' art. 1341 comma 2 codice civile e si limita a
ricordare che su questo punto la giurisprudenza e' ancora discorde.
si domanda poi quali clausole soggiacciano all' onere dell' art. 1341
citato, distinguendo a tale proposito fra quella corrente
giurisprudenziale che si rifa' ad un criterio astratto senza tener
conto della fattispecie dedotta in giudizio, e quell' orientamento
che invece si rifa' ad un criterio c.d. procedimentale, tenendo conto
della particolare situazione contrattuale del caso concreto. la
sentenza annotata, rileva l' a., appartiene al secondo gruppo, ed il
suo specifico valore e' di aver statuito che l' analisi giudiziale
sul consenso dell' acquirente deve avere per oggetto non gia' l'
intero complesso del contratto o delle clausole onerose, ma solo la
singola clausola su cui si controverte. conclude poi sostenendo la
necessita' di un intervento legislativo in materia.
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| art. 1341 comma 2 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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