| l' a. esamina l' incidenza del collegamento societario sulla
prestazione di lavoro subordinato; in particolare analizza gli
effetti del collegamento societario sulla continuita' del rapporto di
lavoro nelle tre ipotesi di trasferimento definitivo, comando e
utilizzazione cumulativa del lavoratore. per le ipotesi di
trasferimento definitivo e di comando, il problema della fonte
legittimante lo spostamento del lavoratore viene risolto riconoscendo
come fonte il potere direttivo del datore di lavoro, condizionato
tuttavia, nelle sue manifestazioni, dai limiti oggettivi di cuiall'
art. 13 dello statuto dei lavoratori. per ogni singola fattispecie
viene ricercata la disciplina dalla quale vengono ricavati gli
effetti giuridici. tale riconduzione ad una specifica disciplina e'
possibile solo per le ipotesi di utilizzazione cumulativa
espressamente previste da clausole contrattuali. per il primo opera
l' art. 1406 c.c.; per i secondi l' art. 1411 c.c.. invece, per il
comando non previsto da una clausola contrattuale, viene affermata la
specificita' dello stesso, come istituto particolare del diritto del
lavoro. e' fatto salvo il caso in cui il comando sia conseguente al
distacco di un ramo dell' azienda: esso viene inquadrato nella
previsione dell' art. 2112 c.c.. l' ultima parte dello scritto e'
dedicata alle societa' multinazionali e ai problemi ch' esse pongono
con riguardo ai rapporti di lavoro: in particolare, all'
individuazione della fonte regolatrice del rapporto di lavoro che
presenta elementi di "internazionalita'". una volta riconosciuto che
la disciplina fissata all' art. 25 disp. prel. c.c. deve, in questo
caso, trovare applicazione, vengono posti in evidenza i limiti che la
stessa incontra nell' ambito del diritto del lavoro.
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