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| IDG801000639 | |
| 80.10.00639 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a cass. sez. i 6 maggio 1980 n. 2994
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 154-156
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| d23027; d23076; d24047; d9122
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| l' a. critica la sentenza con cui la corte di cassazione sostiene
che, sia sotto la normativa previgente (ai fini dell' imposta di
ricchezza mobile) sia sotto la vigente (ai fini dell' irpeg ed ilor),
le attivita' non agricole esercitate da societa' cooperative agricole
erano e sono tassabili purche' siano marginali, ferma restando l'
esenzione per quelle agricole. secondo la suprema corte, sia nel caso
che una cooperativa agricola acquisti da terzi prodotti, sia nel caso
in cui presti servizi a terzi, il reddito realizzato con i prodotti
conferiti dai soci non puo' ritenersi esente quando i prodotti
acquistati o quelli conferiti da terzi vengano confusi nel processo
produttivo con quelli conferiti dai soci; se pertanto tale
commistione non si verifica, detto reddito deve ritenersi esente e
tassabile l' altro. secondo l' a. (che condivide la tesi enunciata in
una precedente pronuncia dalla stessa corte) la prevalenza dell'
attivita' produttiva sociale rispetto a quella marginale o secondaria
per i prodotti conferiti da terzi caratterizza solo la normativa
vigente e non anche quella previgente: la conclusione tratta dalla
pronuncia in rassegna sulla base del diverso concetto di commistione
o non commistione delle due attivita' valeva pertanto solo in
relazione all' abrogato testo unico delle imposte dirette.
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| art. 84 lett. i d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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