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136183
IDG801000639
80.10.00639 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 6 maggio 1980 n. 2994
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 154-156
d23027; d23076; d24047; d9122
l' a. critica la sentenza con cui la corte di cassazione sostiene che, sia sotto la normativa previgente (ai fini dell' imposta di ricchezza mobile) sia sotto la vigente (ai fini dell' irpeg ed ilor), le attivita' non agricole esercitate da societa' cooperative agricole erano e sono tassabili purche' siano marginali, ferma restando l' esenzione per quelle agricole. secondo la suprema corte, sia nel caso che una cooperativa agricola acquisti da terzi prodotti, sia nel caso in cui presti servizi a terzi, il reddito realizzato con i prodotti conferiti dai soci non puo' ritenersi esente quando i prodotti acquistati o quelli conferiti da terzi vengano confusi nel processo produttivo con quelli conferiti dai soci; se pertanto tale commistione non si verifica, detto reddito deve ritenersi esente e tassabile l' altro. secondo l' a. (che condivide la tesi enunciata in una precedente pronuncia dalla stessa corte) la prevalenza dell' attivita' produttiva sociale rispetto a quella marginale o secondaria per i prodotti conferiti da terzi caratterizza solo la normativa vigente e non anche quella previgente: la conclusione tratta dalla pronuncia in rassegna sulla base del diverso concetto di commistione o non commistione delle due attivita' valeva pertanto solo in relazione all' abrogato testo unico delle imposte dirette.
art. 84 lett. i d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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