| l' a. si richiama alla sentenza del 1979 della corte costituzionale
con la quale e' stato eliminato dal codice penale l' art. 136 che,
nel caso di insolvibilita' del condannato a pena pecuniaria,
prevedeva la "conversione" della pena pecuniaria in pena detentiva,
ragguagliando 5000 lire di pena pecuniaria ad un giorno di carcere.
cosi', la corte, capovolgendo il suo precedente orientamento, ha
posto fine, afferma l' a., ad un trattamento discriminatorio, ma ha
rilevato ed accentuato un momento di "crisi" nella disciplina della
pena pecuniaria. piu' in generale, tutto il sistema sanzionatorio e'
oggetto di un "ripensamento" e il venir meno dell' istituto della
conversione della pena pecuniaria rafforza la linea di una piu' ampia
depenalizzazione. l' a. affronta vari problemi aperti dalla sentenza
della corte come quello, in particolare, di come mantenere
concretezza all' uso (minaccia e inflizione) della pena pecuniaria,
da un lato nei confronti del nullatenente e, dall' altro, di fronte
ad inadempimenti colpevoli come ad esempio in casi di insolvibilita'
simulata o fraudolentemente procurata.
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