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136194
IDG800601407
80.06.01407 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bottiglieri enrico
note introduttive sugli artt. 30-56 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 1, pag. 1-5
d18102
in queste note introduttive l' a. esamina la serie di adempimenti che la legge n. 295/78 prevede a carico delle imprese che esercitano l' attivita' assicurativa, in rapporto con la direttiva cee 73/239. tra le condizioni di esercizio previste si notano la costituzione di riserve tecniche e la disponibilita' del margine di solvibilita': se in riguardo alla prima, elemento gia' presente nell' ordinamento italiano, la legge in questione dispone autonomamente rispetto alla succitata direttiva, per la seconda, di nuova introduzione, il collegamento tra legge e direttiva e' continuo. con questa denominazione si indica l' aliquota di patrimonio di cui l' impresa e' libera di decidere la destinazione, eccedenza rispetto ai mezzi necessari per far fronte agli impegni gia' assunti e percio' destinata a garanzia per i futuri creditori. l' ammontare necessario di questa eccedenza varia in ragione dell' incremento del volume di attivita'; l' ammontare minimo e' fisso in relazione al tipo di attivita' esercitata. l' a. ritiene di dover segnalare, in ordine alle altre condizioni di esercizio disciplinate dall' art. 42 della legge, una assai probabile incostituzionalita': solo in parte le difficolta' sollevate da questo articolo sono attenuate dal regolamento di esecuzione n. 63/25.
l. 10 giugno 1978, n. 295 dir. cee 73/239 r.d. 4 gennaio 1925, n. 63
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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