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136195
IDG800601410
80.06.01410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bottiglieri enrico
commento all' art. 31 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 1, pag. 21-36
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18102
la nuova disciplina della copertura delle riserve tecniche contenuta negli artt. 30, 31, 32 della l. n. 295/78 si distingue innanzi tutto per l' elencazione tassativa delle attivita' ammesse a copertura. e' l' art. 31 a contenere l' elenco piu' lungo: l' a. esamina specificatamente le voci di maggior novita' e sottolinea come il legislatore abbia voluto, con questo suo ultimo intervento nel campo delle imprese di assicurazione, collegare i loro investimenti alla politica economica e sociale, la cui determinazione concreta e' rimessa all' autorita' amministrativa. mentre l' imposizione della costituzione delle riserve tecniche anche in relazione alle quote dei rischi cedute in riassicurazione altro non e' che l' applicazione di un principio generale, la disposizione relativa ai crediti che l' impresa vanta nei confronti dei suoi riassicuratori e', secondo l' a., una scelta caratteristica della l. n. 295, e deve essere letta tenendo conto della prassi generalmente in vigore in campo di rapporto di riassicurazione. se la direttiva cee 73/239 vincola la regolamentazione che ciascun stato membro puo' dare alle proprie imprese assicurative a proposito di copertura delle riserve tecniche all' equivalenza, alla congruenza ed alla localizzazione, l' art. 31 l. 295/78 al comma 3 formula chiaramente il primo dei tre principi. l' a. cerca di interpretare gli altri due, mancando sia nella direttiva che nella legge una soddisfacente esplicazione del loro contenuto.
art. 31 l. 10 giugno 1978, n. 295 dir. cee 73/239 d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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