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| IDG800601410 | |
| 80.06.01410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bottiglieri enrico
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| commento all' art. 31 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l'
esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
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| Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 1, pag. 21-36
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18102
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| la nuova disciplina della copertura delle riserve tecniche contenuta
negli artt. 30, 31, 32 della l. n. 295/78 si distingue innanzi tutto
per l' elencazione tassativa delle attivita' ammesse a copertura. e'
l' art. 31 a contenere l' elenco piu' lungo: l' a. esamina
specificatamente le voci di maggior novita' e sottolinea come il
legislatore abbia voluto, con questo suo ultimo intervento nel campo
delle imprese di assicurazione, collegare i loro investimenti alla
politica economica e sociale, la cui determinazione concreta e'
rimessa all' autorita' amministrativa. mentre l' imposizione della
costituzione delle riserve tecniche anche in relazione alle quote dei
rischi cedute in riassicurazione altro non e' che l' applicazione di
un principio generale, la disposizione relativa ai crediti che l'
impresa vanta nei confronti dei suoi riassicuratori e', secondo l'
a., una scelta caratteristica della l. n. 295, e deve essere letta
tenendo conto della prassi generalmente in vigore in campo di
rapporto di riassicurazione. se la direttiva cee 73/239 vincola la
regolamentazione che ciascun stato membro puo' dare alle proprie
imprese assicurative a proposito di copertura delle riserve tecniche
all' equivalenza, alla congruenza ed alla localizzazione, l' art. 31
l. 295/78 al comma 3 formula chiaramente il primo dei tre principi.
l' a. cerca di interpretare gli altri due, mancando sia nella
direttiva che nella legge una soddisfacente esplicazione del loro
contenuto.
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| art. 31 l. 10 giugno 1978, n. 295
dir. cee 73/239
d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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