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136196
IDG800601414
80.06.01414 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bottiglieri enrico
commento all' art. 35 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 1, pag. 49-60
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18102
l' a. premette all' analisi della disciplina del margine di solvibilita' contenuta nell' art. 35 della l. 295/78 un quadro articolato dell' intera normativa. quindi cerca di interpretare il significato dell' obbligo di "disporre di un margine di solvibilita'", che probabilmente e' stato predisposto con questa formulazione allo scopo di escludere esplicitamente la necessita' di speciali iscrizioni in bilancio, e, nello stesso tempo, con la volonta' di sottolineare come l' impresa debba poter fare assegnamento sul margine, almeno, a detta dell' a., alla fine dell' esercizio. conseguentemente ad una tale impostazione del problema, l' a. deve affrontare il dubbio circa la possibilita' dell' impresa di deliberare una distribuzione di utili che assorba, anche solo in parte, quelli computati nel margine: in proposito afferma che, se non esistono argomenti atti a negare tale possibilita', neppure si puo' escludere che in conseguenza a cio' l' autorita' di controllo chieda all' impresa la presentazione di un piano di risanamento. segue l' esame della composizione contabile del margine di solvibilita', che non deve comprendere attivita' non realizzabili, o comunque di stima assai incerta, ed e' questa la ragione per cui l' articolo in esame, seguendo e sviluppando il disposto dell' art. 16 dir. cee 73/239, indica alcuni degli elementi immateriali dei quali non deve tenersi conto.
art. 35 l. 10 giugno 1978, n. 295 dir. cee 73/239
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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