| 136197 | |
| IDG800601415 | |
| 80.06.01415 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| bottiglieri enrico
| |
| | |
| | |
| commento all' art. 36 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l'
esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
| |
| | |
| | |
| | |
| Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 1, pag. 61-65
| |
| | |
| d18102
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. fa innanzi tutto notare come il dettato dell' art. 36 della
legge n. 295/78 si distacchi in alcuni punti dalle previsioni della
direttiva europea 73/239. il ricorso a questo articolo pare doversi
escludere se si dispone gia' di adeguata copertura anche per il
margine di solvibilita', cioe' si puo' derogare ai criteri di cui
all' art. 2425 c.c. solo nella misura necessaria a coprire tale
margine nel suo ammontare necessario. quanto alla possibilita' di
operare tale deroga anche per i beni destinati alla copertura delle
riserve tecniche, si fa notare che non esistono argomenti letterali
tali da escludere la rivalutabilita' della copertura delle riserve
tecniche, che non sia quello relativo alla opportunita' di usare in
questo campo una maggior cautela. l' operazione consistente nella
iscrizione del valore piu' elevato richiesto per la costituzione del
margine di solvibilita' puo' riguardare anche attivita' diverse dagli
immobili. la previsione di cui all' ultimo comma dell' art. 2425
c.c., che non compare materialmente nella fattispecie dell' articolo
commentato, integra quest' ultimo se non incompatibile in quanto
norma generale.
| |
| art. 36 l. 10 giugno 1978, n. 295
dir. cee 73/239
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |