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136197
IDG800601415
80.06.01415 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bottiglieri enrico
commento all' art. 36 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l' esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 1, pag. 61-65
d18102
l' a. fa innanzi tutto notare come il dettato dell' art. 36 della legge n. 295/78 si distacchi in alcuni punti dalle previsioni della direttiva europea 73/239. il ricorso a questo articolo pare doversi escludere se si dispone gia' di adeguata copertura anche per il margine di solvibilita', cioe' si puo' derogare ai criteri di cui all' art. 2425 c.c. solo nella misura necessaria a coprire tale margine nel suo ammontare necessario. quanto alla possibilita' di operare tale deroga anche per i beni destinati alla copertura delle riserve tecniche, si fa notare che non esistono argomenti letterali tali da escludere la rivalutabilita' della copertura delle riserve tecniche, che non sia quello relativo alla opportunita' di usare in questo campo una maggior cautela. l' operazione consistente nella iscrizione del valore piu' elevato richiesto per la costituzione del margine di solvibilita' puo' riguardare anche attivita' diverse dagli immobili. la previsione di cui all' ultimo comma dell' art. 2425 c.c., che non compare materialmente nella fattispecie dell' articolo commentato, integra quest' ultimo se non incompatibile in quanto norma generale.
art. 36 l. 10 giugno 1978, n. 295 dir. cee 73/239
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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