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| IDG800601442 | |
| 80.06.01442 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| auteri paolo
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| commento all' art. 2 d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19 (applicazione della
convenzione di berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a parigi il 24 luglio
1971)
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| Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 1, pag. 164-165
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d311321
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| l' art. 2 del d.p.r. n. 19/79 adegua il testo dell' art. 20, 1 comma,
della legge sul diritto d' autore all' art. 6 bis 2 comma, modificato
in sede di conferenza di revisione a bruxelles. il significato della
disposizione, cosi' come ricostruito dall' a., sta nel consentire
all' autore di opporsi ad atti che, pur non comportando modifiche
all' opera, determinino una interpretazione o un' esecuzione che ne
falsano lo spirito originario, oppure la riproducano o la
rappresentino in un contesto tale da riflettersi negativamente sul
significato dell' opera o sull' onore e reputazione dell' autore;
fino a giungere all' ipotesi della distruzione dell' esemplare unico
od originale. da questa piu' elastica definizione del diritto all'
integrita' dell' opera nasce il problema del suo coordinamento con
gli equivalenti interessi di proprietari o utilizzatori dell' opera.
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| art. 20 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 2 d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19
art. 6 bis comma 2 conv. berna 9 settembre 1886 (protezione opere
letterarie e artistiche)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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