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136202
IDG800601443
80.06.01443 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
auteri paolo
commento all' art. 3 d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19 (applicazione della convenzione di berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a parigi il 24 luglio 1971)
Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 1, pag. 166-168
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d311321
l' a. fa innanzi tutto rilevare come il testo dell' art. 3 del d.p.r. n. 19/79 modificando circa il termine di durata della protezione dell' opera cinematografica l' art. 32 della l. 22 aprile 1941, n. 633, generi un contrasto tra quest' ultimo e l' art. 7 comma 3 della convenzione di berna. tale contrasto, a parere dell' a., deve essere risolto riconoscendo la prevalenza della norma internazionale, ma soltanto con riguardo alle fattispecie che rientrano nell' ambito di applicazione della convenzione. l' applicazione del nuovo termine di durata della protezione dell' opera cinematografica ai lavori preesistenti all' entrata in vigore della nuova legge (purche' non ancora cadute in pubblico dominio) pone il problema se tale maggior protezione vada a beneficio degli autori oppure del produttore: l' a. non crede che cio' possa determinare una alternativa drastica, in quanto lo sfruttamento economico dell' opera cinematografica resta riservato al produttore, a condizione che sia prestato un nuovo consenso dall' autore.
art. 32 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 7 comma 3 conv. berna 9 settembre 1886 (protezione opere letterarie e artistiche) art. 3 d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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