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| IDG800601443 | |
| 80.06.01443 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| auteri paolo
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| commento all' art. 3 d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19 (applicazione della
convenzione di berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a parigi il 24 luglio
1971)
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| Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 1, pag. 166-168
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d311321
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| l' a. fa innanzi tutto rilevare come il testo dell' art. 3 del d.p.r.
n. 19/79 modificando circa il termine di durata della protezione
dell' opera cinematografica l' art. 32 della l. 22 aprile 1941, n.
633, generi un contrasto tra quest' ultimo e l' art. 7 comma 3 della
convenzione di berna. tale contrasto, a parere dell' a., deve essere
risolto riconoscendo la prevalenza della norma internazionale, ma
soltanto con riguardo alle fattispecie che rientrano nell' ambito di
applicazione della convenzione. l' applicazione del nuovo termine di
durata della protezione dell' opera cinematografica ai lavori
preesistenti all' entrata in vigore della nuova legge (purche' non
ancora cadute in pubblico dominio) pone il problema se tale maggior
protezione vada a beneficio degli autori oppure del produttore: l' a.
non crede che cio' possa determinare una alternativa drastica, in
quanto lo sfruttamento economico dell' opera cinematografica resta
riservato al produttore, a condizione che sia prestato un nuovo
consenso dall' autore.
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| art. 32 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 7 comma 3 conv. berna 9 settembre 1886 (protezione opere
letterarie e artistiche)
art. 3 d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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