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136205
IDG800601666
80.06.01666 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzu' carlo
l' art. 19 l. 11 febbraio 1971, n. 11 e la rilevanza delle qualita' soggettive del concedente e dell' affittuario
nota a trib. palmi 30 dicembre 1977
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 6, pt. 1b, pag. 391-396
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9140; d914
l' a. concorda solo in parte con la sentenza annotata, che ha avvicinato il contratto di terratico all' affitto ed ha stabilito che il primo, essendo un contratto oneroso atipico non previsto dalla legge n. 11 del 1971, si converte automaticamente nel secondo. a parere dell' a. e' necessario ricercare la soluzione costituzionalmente piu' corretta per l' applicazione dell' art. 19 della legge citata, il quale sancisce la nullita' di quelle clausole che prevedono la concessione separata delle colture rispetto a quella del fondo. a tal fine si deve distinguere se conduttore del terreno e' un coltivatore diretto o no, perche' il fondo ha un significato ed una importanza diversi nel caso di un conduttore capitalista -in cui e' un elemento dell' impresa- e nel caso di un conduttore coltivatore diretto -in cui e' strumento di lavoro e di vita-. era quindi necessario, anche ai fini della corretta applicazione dell' art. 19 citato, che la corte tenesse in debito conto questa distinzione, cosa che invece, conclude l' a., non e' accaduta.
art. 19 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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