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Documento


136207
IDG800601738
80.06.01738 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pierucci andrea
nota a trib. napoli sez. i 15 giugno 1978, n. 4275
Dir. giur., s. 3, an. 36 (1980), fasc. 1, pag. 156-164
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30126; d4450; d88210; d88213
lo stato libero di ciascuno dei nubendi va determinato in base alla sua legge nazionale al momento del matrimonio. sono rare le eccezioni di questo principio. esistono collegamenti tra le questioni poste dall' art. 3, n. 2, lett e della legge 21 dicembre 1970 n. 898 sul divorzio e il principio sopra riportato. dottrina e giurisprudenza sono concordi nell' ammettere che non ha rilevanza il fatto che uno dei nubendi fosse cittadino italiano al tempo dello scioglimento del suo primo matrimonio.
art. 17 disp. prel. c.c. art. 3 n. 2 l. 21 dicembre 1970, n. 898
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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