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| IDG800602408 | |
| 80.06.02408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| roccella alberto
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| commento a art. 58 l. 10 giugno 1978, n. 295 (nuove norme per l'
esercizio delle assicurazioni private contro i danni)
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| Nuove leggi civ., an. 3 (1980), fasc. 4, pag. 712-714
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18102; d8701
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| l' a. afferma che l' art. 58 l. 10 giugno 1978 n. 295 regola la
decadenza dell' autorizzazione per le imprese aventi la propria sede
legale all' estero in modo del tutto analogo a quello previsto dall'
art. 57 comma 3, per le imprese italiane. anche in relazione all'
art. 58 si rileva una difficolta' di coordinamento tra la vecchia
normativa sulla liquidazione coatta amministrativa e la nuova
disciplina della revoca dell' autorizzazione. la dir. cee 73/239
stabilisce infatti che prima di procedere alla revoca dell'
autorizzazione rilasciata alla sede secondaria di un' impresa avente
la propria sede sociale in un altro stato membro della cee, "le
autorita' di controllo del paese d' esercizio consultano le autorita'
di controllo del paese della sede sociale dell' impresa". il
procedimento per la liquidazione coatta amministrativa di cui al t.u.
e al regolamento , non toccato dalla l. n. 295, non prevede tale
consultazione: per tale parte dunque bisogna riconoscere la non
conformita' della legislazione italiana all' ordinamento comunitario.
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| art. 58 l. 10 giugno 1978, n. 295
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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