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136231
IDG800700129
80.07.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
danza donato
se un detenuto in stato di interdizione legale possa rivestire la qualifica di imprenditore agricolo-coltivatore diretto
nota a trib. lucera sez. agr. 13 giugno 1978
Giur. agr. it., an. 27 (1980), fasc. 4, pt. 2, pag. 244-245
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9141; d9125; d30003
l' a., aderendo alla sentenza annotata, ritiene che la condizione di detenuto-interdetto legale del coltivatore non sia di ostacolo all' esercizio del diritto alla proroga mediante richiesta di coltivazione diretta effettuata tramite il tutore, quando sussistano i requisiti di capacita' lavorativa della famiglia contadina. l' a. richiama l' elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della nozione di coltivatore diretto che non considera indispensabile il lavoro manuale personale del coltivatore. concorda con la sentenza sul punto che, sul piano tecnico organizzativo, la condizione di detenuto non impedisce l' esercizio dei poteri di direzione e di controllo propri dell' imprenditore. ritiene tuttavia che la sentenza non abbia sufficientemente motivato il punto della compatibilita' giuridica di tale condizione con l' attualita' della qualifica di imprenditore agricolo. a suo avviso, la soluzione va ricercata nella possibilita' di scindere la titolarita' dalla gestione dell' impresa stessa, con la conseguenza di conservare la titolarita' al coltivatore detenuto, mentre in sua sostituzione resterebbero affidati al tutore i compiti di gestione.
d.lg.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 273 cass. 23 giugno 1978, n. 3132 art. 32 c.p.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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