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| IDG800700129 | |
| 80.07.00129 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| danza donato
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| se un detenuto in stato di interdizione legale possa rivestire la
qualifica di imprenditore agricolo-coltivatore diretto
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| nota a trib. lucera sez. agr. 13 giugno 1978
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| Giur. agr. it., an. 27 (1980), fasc. 4, pt. 2, pag. 244-245
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d9141; d9125; d30003
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| l' a., aderendo alla sentenza annotata, ritiene che la condizione di
detenuto-interdetto legale del coltivatore non sia di ostacolo all'
esercizio del diritto alla proroga mediante richiesta di coltivazione
diretta effettuata tramite il tutore, quando sussistano i requisiti
di capacita' lavorativa della famiglia contadina. l' a. richiama l'
elaborazione dottrinale e giurisprudenziale della nozione di
coltivatore diretto che non considera indispensabile il lavoro
manuale personale del coltivatore. concorda con la sentenza sul punto
che, sul piano tecnico organizzativo, la condizione di detenuto non
impedisce l' esercizio dei poteri di direzione e di controllo propri
dell' imprenditore. ritiene tuttavia che la sentenza non abbia
sufficientemente motivato il punto della compatibilita' giuridica di
tale condizione con l' attualita' della qualifica di imprenditore
agricolo. a suo avviso, la soluzione va ricercata nella possibilita'
di scindere la titolarita' dalla gestione dell' impresa stessa, con
la conseguenza di conservare la titolarita' al coltivatore detenuto,
mentre in sua sostituzione resterebbero affidati al tutore i compiti
di gestione.
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| d.lg.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 273
cass. 23 giugno 1978, n. 3132
art. 32 c.p.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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