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| IDG800800285 | |
| 80.08.00285 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| micheli gian antonio
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| storia inquieta dell' invim
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| nota a c. cost. 8 novembre 1979, n. 126
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| Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 12, pt. 1, pag. 1198-1204
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d538; d2400; d0400; d0402
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| l' a. afferma che la ragione per cui la corte ha dichiarato
illegittimi gli artt. 14 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 e 8 l. 16
dicembre 1977 n. 904 per violazione dell' art. 3 cost. e non dell'
art. 53 cost. e' da cercare nella concezione, condivisa dalla corte,
secondo la quale il principio enunciato dall' art. 53 discende dal
principio di uguaglianza. la legge sull' invim urta contro la
costituzione non tanto perche' e' una tassa sulla inflazione, ma
perche' considera un lungo periodo di tempo, nel quale l' inflazione
stessa incide profondamente sulla base imponibile, talche' il
legislatore avrebbe dovuto apprestare idonei mezzi correttivi, piu'
efficaci delle detrazioni annue, non proporzionali all' incremento
derivante dalla diminuzione del potere d' acquisto della moneta. non
dunque l' inflazione in genere costituisce un evento che puo'
incidere sulla capacita' contributiva, ma il fenomeno inflattivo, in
quanto si prolunga nel tempo, senza che siano posti in essere
adeguati congegni correttivi. ecco quindi come il principio di
capacita' contributiva non appare violato dalla inflazione presa in
se', ma in quanto gli strumenti legali, introdotti per correggerne l'
incidenza, non sono operanti creando delle distorsioni che provano,
appunto, una disparita' di trattamento.
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| art. 14 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 8 l. 16 dicembre 1977, n. 904
art. 3 cost.
art. 53 cost.
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