Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


136241
IDG800800285
80.08.00285 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
micheli gian antonio
storia inquieta dell' invim
nota a c. cost. 8 novembre 1979, n. 126
Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 12, pt. 1, pag. 1198-1204
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d538; d2400; d0400; d0402
l' a. afferma che la ragione per cui la corte ha dichiarato illegittimi gli artt. 14 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 e 8 l. 16 dicembre 1977 n. 904 per violazione dell' art. 3 cost. e non dell' art. 53 cost. e' da cercare nella concezione, condivisa dalla corte, secondo la quale il principio enunciato dall' art. 53 discende dal principio di uguaglianza. la legge sull' invim urta contro la costituzione non tanto perche' e' una tassa sulla inflazione, ma perche' considera un lungo periodo di tempo, nel quale l' inflazione stessa incide profondamente sulla base imponibile, talche' il legislatore avrebbe dovuto apprestare idonei mezzi correttivi, piu' efficaci delle detrazioni annue, non proporzionali all' incremento derivante dalla diminuzione del potere d' acquisto della moneta. non dunque l' inflazione in genere costituisce un evento che puo' incidere sulla capacita' contributiva, ma il fenomeno inflattivo, in quanto si prolunga nel tempo, senza che siano posti in essere adeguati congegni correttivi. ecco quindi come il principio di capacita' contributiva non appare violato dalla inflazione presa in se', ma in quanto gli strumenti legali, introdotti per correggerne l' incidenza, non sono operanti creando delle distorsioni che provano, appunto, una disparita' di trattamento.
art. 14 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 8 l. 16 dicembre 1977, n. 904 art. 3 cost. art. 53 cost.
Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati



Ritorna al menu della banca dati