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136242
IDG800800286
80.08.00286 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caraccioli ivo
conversione della pena pecuniaria e principio di eguaglianza
nota a c. cost. 21 novembre 1979, n. 131
Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 12, pt. 1, pag. 1205-1216
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50324; d0400; d0402
l' a. rileva che nella decisione annotata la corte, affermando l' illegittimita' costituzionale dell' art. 136 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e 27 cost., sull' inderogabilita' della pena fa prevalere l' esigenza di eguaglianza. si afferma, infatti, sostanzialmente che l' inderogabilita' non puo' essere intesa in senso meccanicistico, essendo previsti dall' ordinamento positivo dei fenomeni che, di fronte all' evidenza del reale o alla necessita' di rispettare determinati profili umanitari, legittimano il rinvio o la sospensione o addirittura la non esecuzione della pena. l' unico modo di ritenere legittima la conversione sarebbe quello della dimostrazione, in fatto, circa l' effettiva possibilita' economica di pagamento della pena pecuniaria da parte del condannato: ossia distinguere fra pena convertibile per chi si accerti che puo' pagare e non vuole pagare e pena non convertibile per chi si accerti che non puo' pagare. ma poiche' un serio accertamento di questo genere non e' concepibile nell' attuale situazione giudiziaria, tanto valeva appunto eliminare in radice l' istituto.
art. 136 c.p. art. 3 cost. art. 27 cost.
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