Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


136248
IDG801000450
80.10.00450 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
palmerini castore
problematica in tema di dichiarazione unica dei redditi 1980: i redditi di allevamento di animali
Iva trib. er., an. 9 (1980), fasc. 9 (15 maggio), pag. 543-562
d23063; d23073; d24043; d23061; d23071; d21514; d9122
l' a. illustra dettagliatamente le innovazioni apportate dal decreto n. 132 del 1978 ai decreti sull' irpef e sull' accertamento in tema di criteri di determinazione del numero di animali riconducibili, per ciascuna specie, nella valutazione catastale del reddito agrario e di quantificazione forfettaria del reddito imputabile fiscalmente a ciascun capo allevato sul terreno in eccedenza del predetto numero rientrante nella valutazione catastale, nonche' di contabilita' relativa al carico e scarico degli animali allevati. in base al meccanismo previsto dalle nuove disposizioni il titolare di un' impresa agricola, che allevi nel periodo d' imposta animali in eccedenza del numero di capi rientranti annualmente nel reddito agrario del terreno, deve tenere un registro di carico e scarico di tutti gli animali allevati e per quelli eccedenti tale numero deve stabilire, sulla scorta dei valori medi fissati con decreto ministeriale, l' ammontare del reddito ad essi imputabile. tale reddito, unitamente al reddito agrario del terreno e moltiplicato per lo stesso coefficiente di aggiornamento di quest' ultimo, figura quale reddito d' impresa (sia pure determinato forfettariamente) nella dichiarazione annuale ai fini dell' irpef o dell' irpeg e dell' ilor. secondo l' a. la nuova disciplina della determinazione forfettaria del reddito derivante dalla parte di attivita' di allevamento eccedente la potenzialita' del terreno rappresenta una semplificazione rispetto alla normativa previgente, in base alla quale il reddito doveva determinarsi con i criteri propri del reddito d' impresa e sulla base della contabilita' stabilita per le imprese commerciali. l' a. definisce quindi l' ambito soggettivo del provvedimento (generalizzato in quanto riguarda tutti gli allevatori, intesi non solo come coloro che destinano gli animali alla vendita, ma anche coloro che allevano animali per scopi diversi) e l' ambito oggettivo (delineato dalla congiunta sussistenza delle condizioni che l' impresa di allevamento sia gestita da titolare di reddito agrario per terreni posseduti a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale o condotti in affitto, che l' attivita' sia correlata all' investimento di capitale di esercizio e di lavoro organizzato nei terreni su cui e' svolta l' attivita' stessa e che le attivita' attratte dal reddito agrario in connessione con l' esercizio dell' impresa di allevamento rientrino nell' esercizio normale dell' agricoltura secondo la tecnica che lo governa avendo per oggetto prodotti ottenibili dal terreno per l' alimentazione degli animali allevati). l' a. precisa infine i criteri di determinazione del reddito eccedente i limiti del reddito agrario ed illustra il regime contabile delle imprese di allevamento.
d.p.r. 5 aprile 1978 n. 132 art. 28 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 72 ter d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 13 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 18 bis d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 art. 72 bis d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 d.m. 22 settembre 1978
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati