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| IDG801000450 | |
| 80.10.00450 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| palmerini castore
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| problematica in tema di dichiarazione unica dei redditi 1980: i
redditi di allevamento di animali
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| Iva trib. er., an. 9 (1980), fasc. 9 (15 maggio), pag. 543-562
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| d23063; d23073; d24043; d23061; d23071; d21514; d9122
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| l' a. illustra dettagliatamente le innovazioni apportate dal decreto
n. 132 del 1978 ai decreti sull' irpef e sull' accertamento in tema
di criteri di determinazione del numero di animali riconducibili, per
ciascuna specie, nella valutazione catastale del reddito agrario e di
quantificazione forfettaria del reddito imputabile fiscalmente a
ciascun capo allevato sul terreno in eccedenza del predetto numero
rientrante nella valutazione catastale, nonche' di contabilita'
relativa al carico e scarico degli animali allevati. in base al
meccanismo previsto dalle nuove disposizioni il titolare di un'
impresa agricola, che allevi nel periodo d' imposta animali in
eccedenza del numero di capi rientranti annualmente nel reddito
agrario del terreno, deve tenere un registro di carico e scarico di
tutti gli animali allevati e per quelli eccedenti tale numero deve
stabilire, sulla scorta dei valori medi fissati con decreto
ministeriale, l' ammontare del reddito ad essi imputabile. tale
reddito, unitamente al reddito agrario del terreno e moltiplicato per
lo stesso coefficiente di aggiornamento di quest' ultimo, figura
quale reddito d' impresa (sia pure determinato forfettariamente)
nella dichiarazione annuale ai fini dell' irpef o dell' irpeg e dell'
ilor. secondo l' a. la nuova disciplina della determinazione
forfettaria del reddito derivante dalla parte di attivita' di
allevamento eccedente la potenzialita' del terreno rappresenta una
semplificazione rispetto alla normativa previgente, in base alla
quale il reddito doveva determinarsi con i criteri propri del reddito
d' impresa e sulla base della contabilita' stabilita per le imprese
commerciali. l' a. definisce quindi l' ambito soggettivo del
provvedimento (generalizzato in quanto riguarda tutti gli allevatori,
intesi non solo come coloro che destinano gli animali alla vendita,
ma anche coloro che allevano animali per scopi diversi) e l' ambito
oggettivo (delineato dalla congiunta sussistenza delle condizioni che
l' impresa di allevamento sia gestita da titolare di reddito agrario
per terreni posseduti a titolo di proprieta', usufrutto od altro
diritto reale o condotti in affitto, che l' attivita' sia correlata
all' investimento di capitale di esercizio e di lavoro organizzato
nei terreni su cui e' svolta l' attivita' stessa e che le attivita'
attratte dal reddito agrario in connessione con l' esercizio dell'
impresa di allevamento rientrino nell' esercizio normale dell'
agricoltura secondo la tecnica che lo governa avendo per oggetto
prodotti ottenibili dal terreno per l' alimentazione degli animali
allevati). l' a. precisa infine i criteri di determinazione del
reddito eccedente i limiti del reddito agrario ed illustra il regime
contabile delle imprese di allevamento.
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| d.p.r. 5 aprile 1978 n. 132
art. 28 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 72 ter d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 13 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 18 bis d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
art. 72 bis d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600
d.m. 22 settembre 1978
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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