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136249
IDG801000474
80.10.00474 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zopolo armando
prezzi inter-company negli scambi internazionali. cenni sulla normativa francese, italiana e tedesca
Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 6, pag. 433-442
d260; d23073; d95113; d95123; d3114; d2154; d23074; d18116; d2123; d2124; d3127; d8701
l' a. osserva che tra i problemi fiscali rilevanti nei rapporti economici tra imprese di diversa nazionalita' vi e' quello dei prezzi di interscambio praticati tra imprese collegate ed appartenenti allo stesso gruppo. in mancanza di disposizioni dei singoli ordinamenti nazionali che vadano al di la' di mere enunciazioni di principi generali ed in difetto di esaurienti interpretazioni da parte delle amministrazioni finanziarie, della giurisprudenza e della dottrina, si presenta l' opportunita' di indagini comparate. elencati i molteplici motivi che possono indurre le societa' appartenenti a gruppi multinazionali al trasferimento di redditi da un paese all' altro e premesso che in linea generale ciascun ordinamento tende ad impedire la fuga di materia imponibile dal proprio ambito impositivo conferendo all' amministrazione finanziaria il potere di recuperare a tassazione i redditi occultati o ridurre eccessivi costi in presenza di situazioni fiscalmente irregolari imputabili al prevalere di interessi di gruppo che falsano gli scambi intersocietari a detrimento del risultato economico di alcune imprese collegate, l' a. esamina le norme vigenti in francia, germania occidentale ed italia per la determinazione dei prezzi di interscambio. in francia, qualora il fisco provi che sono stati posti in atto degli accorgimenti per trasferire profitti da un' impresa francese ad un' impresa estera tra cui esistano situazioni di controllo (giuridico, contrattuale od economico), e' prevista l' acquisizione a tassazione in sede di controllo della dichiarazione dei redditi in base a prezzi determinati per comparazione con quelli di imprese similari praticati in condizioni normali. in germania il principio normativo del recupero a tassazione del trasferimento mascherato di profitti trova concreta applicazione nel criterio giurisprudenziale secondo cui una giusta determinazione dei prezzi di trasferimento si puo' ottenere prendendo per base il comportamento ordinario di un' impresa che operi senza collegamento d' interessi con altre imprese; i prezzi sono fiscalmente considerati accettabili nelle transazioni internazionali se tengono conto di un ragionevole margine di profitto per l' imprenditore. in italia e' compreso nel reddito d' impresa la differenza tra i prezzi praticati da un' impresa italiana ed il valore normale quando cessioni o prestazioni siano rivolte a societa' non aventi in italia sede legale od amministrativa ne' l' oggetto principale dell' attivita', che controllino l' impresa o che siano controllate dalla stessa societa' che controlla l' impresa. ricordata la "raccomandazione" del consiglio dell' ocde, l' a. auspica l' adozione di sistemi fonti che consentano di stabilire in anticipo fasce di valori accettabili da parte delle varie amministrazioni finanziarie.
art. 53 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 56 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 9 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 2359 c.c. racc. cons. ocde 16 maggio 1979 art. 57 code general des impots (francia) art. 8 korperschaftstenergesetz (repubblica federale tedesca) art. 1 aussenstenergesetz (repubblica federale tedesca)
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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