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| IDG800601072 | |
| 80.06.01072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| guglielmetti giannantonio
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| la pubblicita' comparativa e la proposta di direttiva comunitaria
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| Riv. dir. ind., an. 28 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 342-355
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d8716
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| l' a. nota che nei paesi membri della comunita' europea mancano
disposizioni legislative dirette a regolare la pubblicita'
comparativa. in italia l' illeicita' della reclame comparativa deriva
dall' assimilazione di questa alla denigrazione. tra gli stati della
comunita' la maggioranza e' orientata a non ammettere tale tipo di
pubblicita' tranne che per autodifesa, o quando si basi sul confronto
oggettivo di dati tecnici, o quando il confronto sia richiesto da un
cliente. di questa tendenza maggioritaria non sembra tener conto il
progetto preliminare comunitario che afferma che la pubblicita'
comparativa e' vietata qualora costituisca pubblicita' ingannevole e
qualora si basi su fatti che riflettono una selezione sleale. il
progetto preliminare e' stato rivisto nel 1976. in esso si afferma
esplicitamente che la pubblicita' comparativa e' ammessa e la si
vieta nei due casi di pubblicita' ingannevole e di pubblicita'
sleale, meglio precisando questo secondo concetto. l' a. precisa che
la natura dei limiti e' determinante per l' ammissibilita' della
pubblicita' comparativa. essa deve essere completa, non basata su una
selezione arbitraria dei fatti. l' esigenza di completezza deve
essere contemperata con quella di essenzialita' e con il principio
che non si devono sottacere elementi che andrebbero a favore dei
prodotti concorrenti. questo restringerebbe i casi di pubblicita'
comparativa, perche' in tale pubblicita' un' informazione corretta e
adeguata e' irrinunciabile. l' a. osserva anche che il progetto
ammette la legittimazione ad agire alle associazioni dei consumatori
ed ai singoli. questo aumentera' il numero delle controversie e
produrra' da un lato la diminuzione della pubblicita' e dall' altro
l' aumento dei prezzi dei prodotti. l' a. conclude quindi di non
sentire una forte esigenza a che sia stabilita una norma che
disciplini la pubblicita' comparativa, essendo preferibile attenersi
a dei principi generali affidandosi alla sensibilita' della
giurisprudenza e ai contributi della dottrina.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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