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136255
IDG800601072
80.06.01072 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
guglielmetti giannantonio
la pubblicita' comparativa e la proposta di direttiva comunitaria
Riv. dir. ind., an. 28 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 342-355
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d8716
l' a. nota che nei paesi membri della comunita' europea mancano disposizioni legislative dirette a regolare la pubblicita' comparativa. in italia l' illeicita' della reclame comparativa deriva dall' assimilazione di questa alla denigrazione. tra gli stati della comunita' la maggioranza e' orientata a non ammettere tale tipo di pubblicita' tranne che per autodifesa, o quando si basi sul confronto oggettivo di dati tecnici, o quando il confronto sia richiesto da un cliente. di questa tendenza maggioritaria non sembra tener conto il progetto preliminare comunitario che afferma che la pubblicita' comparativa e' vietata qualora costituisca pubblicita' ingannevole e qualora si basi su fatti che riflettono una selezione sleale. il progetto preliminare e' stato rivisto nel 1976. in esso si afferma esplicitamente che la pubblicita' comparativa e' ammessa e la si vieta nei due casi di pubblicita' ingannevole e di pubblicita' sleale, meglio precisando questo secondo concetto. l' a. precisa che la natura dei limiti e' determinante per l' ammissibilita' della pubblicita' comparativa. essa deve essere completa, non basata su una selezione arbitraria dei fatti. l' esigenza di completezza deve essere contemperata con quella di essenzialita' e con il principio che non si devono sottacere elementi che andrebbero a favore dei prodotti concorrenti. questo restringerebbe i casi di pubblicita' comparativa, perche' in tale pubblicita' un' informazione corretta e adeguata e' irrinunciabile. l' a. osserva anche che il progetto ammette la legittimazione ad agire alle associazioni dei consumatori ed ai singoli. questo aumentera' il numero delle controversie e produrra' da un lato la diminuzione della pubblicita' e dall' altro l' aumento dei prezzi dei prodotti. l' a. conclude quindi di non sentire una forte esigenza a che sia stabilita una norma che disciplini la pubblicita' comparativa, essendo preferibile attenersi a dei principi generali affidandosi alla sensibilita' della giurisprudenza e ai contributi della dottrina.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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