| l' a. rileva che la legge sull' equo canone (l. 392/1978) costituisce
un tipico esempio di quella che si usa definire "manovra di
calmiere". a tale manovra consegue, di regola, una rarefazione dell'
offerta del bene: o viene a cessare la convenienza a produrlo o,
qualora sia gia' prodotto e non si tratti di un bene deperibile, lo
si tiene in serbo in attesa di tempi migliori. nella situazione
venutasi a creare dopo l' entrata in vigore della legge sull' equo
canone si ravvisano i seguenti effetti: la offerta di case in vendita
ha subito un notevole impulso, destinandosi a tal fine quegli
appartamenti in precedenza acquistati per investimento, e un diverso
tipo di investimento per la bassa rendita che deriva dall'
applicazione dell' equo canone. l' a. rileva che di fronte alla
mancata offerta degli appartamenti sul mercato dell' affitto si e'
registrata la emissione di provvedimenti autoritativi di
requisizione. nel dibattito sui profili strettamente tecnici i punti
di discussione sono stati tre: configurabilita' degli appartamenti
quali "merci" o, in alternativa, "prodotti di prima necessita'", ai
sensi dell' art. 501 bis c.p.; effettivita' ed illiceita' della
"sottrazione alla utilizzazione o al consumo"; legittimita' della
locazione coatta degli immobili sequestrati. sul rapporto tra i
provvedimenti emanati e le norme costituzionali che disciplinano la
proprieta' privata, oltre che sulla attivita' di "supplenza" svolta
in questo caso dalla magistratura, si sono avute diverse prese di
posizione, che l' a. riporta.
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