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136259
IDG801000157
80.10.00157 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di orsogna francesco paolo
sulla sospetta incostituzionalita' dell' art. 17 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Giust. trib., an. 101 (1979), fasc. 12, pag. 829-832
d200; d2171; d2175
l' a. osserva che la riforma del contenzioso tributario ha portato correttivi molto significativi in materia di procedimento davanti alle commissioni tributarie, prevedendo per esempio che il ricorso debba essere presentato ovvero spedito per posta alla segreteria della commissione di i grado se si tratta di opposizione ad un atto impositivo o di impugnazione dalla decisione di i grado, ovvero alla segreteria della commissione di ii grado se si tratta di impugnazione di una decisione di quest' ultima davanti alla commissione tributaria centrale. la segreteria rimette copia in carta semplice dal ricorso al competente ufficio finanziario allo scopo di instaurare il contraddittorio. l' a. non condivide le argomentazioni svolte dalle commissioni tributarie che hanno sollevato la questione di incostituzionalita' della norma che rende improcedibile il ricorso carente di copia in carta semplice: secondo l' a. non puo' parlarsi di disparita' di trattamento di 2 categorie di cittadini di fronte alla legge in quanto contro l' ordinanza di estinzione del presidente della sezione cui il ricorso e' stato assegnato e' ammessa opposizione davanti al presidente della commissione, che decide in merito. in tale sede l' accoglimento di eventuali giustificazioni consente di far reintegrare nel termine il ricorrente e di ripristinare quindi il contraddittorio che permetta di giungere ad una decisione sul ricorso. l' a. osserva che invece si profila un danno di ordine tecnico ed amministrativo per l' ufficio impositore nel caso in cui il ricorrente, omessa l' allegazione della copia in carta libera al ricorso originale, allo scadere dell' anno dalla presentazione del ricorso renda procedibile il gravame presentando la copia in carta semplice e rendendo quindi inutile l' attivita' di recupero delle imposte svolta dall' ufficio dopo la scadenza dei termini per l' opposizione.
art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 3 cost. ord. comm. i grado lucera 9 febbraio 1979 ord. comm. i grado pisa 19 febbraio 1979
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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