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136268
IDG800900641
80.09.00641 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zagrebelsky vladimiro
pena pecuniaria e sospensione condizionale della pena
nota a cass. sez. vi pen. 15 gennaio 1980
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 241-242
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50415; d50324
la pronuncia annotata considera la problematica dell' applicabilita' della sospensione condizionale della pena nei casi in cui la pena pecuniaria comminata determinerebbe il superamento del limite massimo entro cui la sospensione e' concedibile. si afferma in sentenza che, poiche' la pena pecuniaria in seguito alla decisione della corte costituzionale n. 131 del 1979 non e' piu' convertibile, e poiche' l' art. 163 c.p. si riferisce alla pena pecuniaria "sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, e non invece alla pena detentiva risultante dall' applicazione del criterio generale di ragguaglio (non di conversione) dell' art. 135 c.p., allora la pena pecuniaria e' irrilevante. l' a. obietta che nulla vieta l' applicazione della condizionale anche nell' ipotesi di comminatoria di sanzioni esclusivamente pecuniarie (essendo scopo generico della stessa dimostrare al condannato una comprensione umanitaria che puo' costituire un efficace ritegno a commettere nuovi reati). se pertanto l' art. 163 riguarda la gravita' del reato non e' possibile negare che assuma rilievo la pena pecuniaria aggiunta a quella detentiva.
art. 135 c.p. art. 136 c.p. art. 163 c.p. art. 164 c.p. d.l. 11 aprile 1974, n. 99 c. cost. 21 novembre 1979, n. 131
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