| il 25 luglio 1978 il consiglio della cee ha approvato la quarta
direttiva in materia di bilanci delle societa' di capitali. la
direttiva ha prescritto l' adozione di norme comuni in tutta la cee
per i conti annuali. l' a., al fine di analizzare la portata
innovativa delle norme che dovranno attuare la direttiva, accenna ai
rapporti fra economia e diritto, raffrontando la quarta direttiva cee
con le norme vigenti nel nostro ordinamento, ed in particolare l'
art. 2423 c.c. e la l. 7 giugno 1974, n. 216 che ha aggiunto al
codice civile l' art. 2425-bis. l' a. rileva come la direttiva
stabilisca schemi obbligatori ancor piu' elaborati di quelli vigenti
da noi, sia per lo stato patrimoniale, sia per il conto profitti e
perdite. per quanto concerne il problema delle valutazioni, secondo
l' a. e' necessario fissare un ordine di importanza dei fini del
bilancio che sostanzialmente, si possono ridurre a due: la garanzia
dei terzi ed il diritto di prelievo degli utili, da parte di tutti i
soggetti che hanno titolo per esercitarlo. nell' ordine degli
obiettivi la garanzia dei terzi deve avere una posizione prioritaria.
parlando della scorta permanente, l' a. sostiene che un sistema puo'
essere quello della valutazione delle merci mediante il sistema
"lifo", che e' un metodo per calcolare il costo di diffusione
mondiale, previsto dalla quarta direttiva cee. opposto al metodo
"lifo" vi e' il metodo "fifo": il primo e' conservativo dell'
integrita' patrimoniale in periodi di prezzi crescenti, il secondo
negli stessi periodi deforma i risultati attivi, esaltandone l'
entita' in modo ingannevole. la valutazione dei cespiti fissi
(immobili, macchinari, ecc.) segue fondamentalmente le esigenze viste
a proposito delle merci.
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