| nel commentare la iv direttiva comunitaria in materia di
coordinamento delle disposizioni nazionali sul bilancio delle
societa' di capitali nell' ambito dei singoli stati membri, l' a.
precisa che le prescrizioni della direttiva riguardano i conti
annuali, che devono essere redatti secondo il diritto commerciale dei
vari paesi, e possono non essere applicate alle banche, ad altri
istituti di credito ed alle societa' di assicurazione; possono
inoltre essere derogate per quanto concerne gli schemi di bilancio
delle societa' d' investimento e delle societa' di partecipazione
finanziaria. il bilancio e' concepito come l' insieme di 3 documenti,
costituiti dallo stato patrimoniale e dal conto profitti e perdite
(concepiti secondo schemi prestabiliti con una struttura minima ed un
certo carattere di elasticita'), nonche' dall' allegato esplicativo
(contenente commenti e descrizioni integrative alle poste e cifre
indicate) e dalla relazione sulla gestione, contenente la descrizione
dello sviluppo generale della societa'. l' obbligo di pubblicazione
puo' essere limitato per determinati gruppi di societa' a
responsabilita' limitata di ridotte dimensioni. fondamento dell'
intervento comunitario e' l' esigenza di assicurare un' equivalente
capacita' informativa dei bilanci nell' ambito di tutti i paesi
membri, nel rispetto dei due principi fissati per unificare e
delimitare il contenuto dei bilanci nell' ambito della legittimita'
giuridica: chiarezza e fedelta'. il primo principio, prevalentemente
formale, attiene soprattutto alle modalita' espositive delle voci di
bilancio, alla loro suddivisione o raggruppamento in relazione all'
esigenza di normale leggibilita' del contenuto, mentre il secondo, di
portata sostanziale, riflette la necessita' che i conti annuali diano
un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria
e del risultato economico della societa'.
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