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| IDG800601862 | |
| 80.06.01862 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| segre' tullio
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| sulla proprieta' di azioni in capo alla stessa societa' emittente
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| Riv. dir. civ., an. 26 (1980), fasc. 2, pt. 2, pag. 133-141
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| d312201
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| sul tema proposto le fonti normative sono l' art. 2357 c.c. e gli
artt. 18 e 22 della direttiva comunitaria n. 77/91 del 13 dicembre
1976, direttamente applicabile negli stati membri. l' acquisto di
azioni da parte della societa' emittente allo scopo di conservarle
deve essere, come la legge si esprime, autorizzato dall' assemblea
dei soci; l' assemblea dei soci deve attenersi ai limiti posti dall'
art. 2357 comma 1 quanto alle azioni da acquistare e al denaro da
adoperare. quanto al primo aspetto la legge vuole che si acquistino
solamente azioni interamente liberate, quanto al denaro da adoperare
si consente l' impiego solo di utili regolarmente accertati, mentre
la direttiva ricordata fissa un limite al possesso di proprie azioni
da parte della societa' nel 20% del capitale sottoscritto. l' effetto
giuridico che promana dalle azioni di proprieta' della societa'
emittente non e' gia' un nuovo rapporto, ma la cessazione di un
rapporto preesistente. non si crea cioe', con l' acquisto un rapporto
giuridico unisoggettivo, in cui la societa' vanti di fronte a se'
medesima i diritti incorporati nell' azione, al contrario la societa'
si libera delle obbligazioni corrispondenti ai diritti incorporati
nelle azioni, i quali vengono meno e risorgeranno solamente se e
quando la societa' alienera' il titolo.
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| art. 2357 c.c.
dir. cee 77/91
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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