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136283
IDG800601862
80.06.01862 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
segre' tullio
sulla proprieta' di azioni in capo alla stessa societa' emittente
Riv. dir. civ., an. 26 (1980), fasc. 2, pt. 2, pag. 133-141
d312201
sul tema proposto le fonti normative sono l' art. 2357 c.c. e gli artt. 18 e 22 della direttiva comunitaria n. 77/91 del 13 dicembre 1976, direttamente applicabile negli stati membri. l' acquisto di azioni da parte della societa' emittente allo scopo di conservarle deve essere, come la legge si esprime, autorizzato dall' assemblea dei soci; l' assemblea dei soci deve attenersi ai limiti posti dall' art. 2357 comma 1 quanto alle azioni da acquistare e al denaro da adoperare. quanto al primo aspetto la legge vuole che si acquistino solamente azioni interamente liberate, quanto al denaro da adoperare si consente l' impiego solo di utili regolarmente accertati, mentre la direttiva ricordata fissa un limite al possesso di proprie azioni da parte della societa' nel 20% del capitale sottoscritto. l' effetto giuridico che promana dalle azioni di proprieta' della societa' emittente non e' gia' un nuovo rapporto, ma la cessazione di un rapporto preesistente. non si crea cioe', con l' acquisto un rapporto giuridico unisoggettivo, in cui la societa' vanti di fronte a se' medesima i diritti incorporati nell' azione, al contrario la societa' si libera delle obbligazioni corrispondenti ai diritti incorporati nelle azioni, i quali vengono meno e risorgeranno solamente se e quando la societa' alienera' il titolo.
art. 2357 c.c. dir. cee 77/91
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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