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136285
IDG800900322
80.09.00322 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
aimonetto maria gabriella
la rimessione dei procedimenti riguardanti magistrati
Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 4, pag. 1326-1359
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60241; d60242; d6021
l' art. 60 c.p.p. e' disposizione eccezionale, di rigorosa interpretazione. l' operativita' e' subordinata a 2 condizioni: 1) che autore o persona offesa sia un magistrato; 2) che il reato sia di competenza dell' ufficio giudiziario (in senso tecnico) presso il quale il magistrato esercita la sue funzioni. l' articolo in parola non e' applicabile al magistrato che, senza essere offeso, rivesta la qualifica di civilmente danneggiato dal reato ovvero di rappresentante legale. in specie potrebbero trovare applicazione gli artt. 63 comma 1 o 64 o 55 c.p.p.. la giurisprudenza concorda nell' affermare necessaria la rimessione anche per i magistrati onorari, escluso il conciliatore: l' assenza di previsione legislativa di un procedimento, per accertare l' esistenza delle condizioni legittimatrici della rimessione ex art. 60, e' in linea col fatto che i presupposti della rimessione operano direttamente e automaticamente de iure, diversamente dalla rimessione ex art. 55. la sussistenza della situazione verra' portata alla conoscenza della suprema corte "in qualsiasi modo", che decidera' ex art. 531 comma 2 c.p.p.. la violazione del comma 1 dell' art. 60 da' luogo a incompetenza per territorio, con conseguente applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.p.; la violazione del comma 2 invece comportera' incompetenza per materia o territorio, o all' una e all' altra insieme, con conseguente applicazione degli artt. 33, 34, 42 e 43 c.p.p..
art. 33 c.p.p. art. 34 c.p.p. art. 42 c.p.p. art. 43 c.p.p. art. 55 c.p.p. art. 60 c.p.p. art. 63 c.p.p. art. 64 c.p.p. art. 531 c.p.p. art. 25 comma 1 cost. r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 l. 18 giugno 1955, n. 517 l. 15 dicembre 1972, n. 773
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