| l' a. ravvisa l' interesse della sentenza nella individuazione dei
criteri cui si e' ispirata la cassazione nel tracciare i limiti di
giurisdizione di varie domande cumulativamente proposte da un
cittadino di pescasseroli, comune situato nel parco nazionale d'
abruzzo interamente gravato da usi civici. in relazione alla domanda
diretta a contestare la legittimita' del godimento, ad opera di una
societa' privata, di beni del demanio comunale di uso civico, basata
in parte sulla nullita' ed inefficacia dei rapporti contrattuali
intervenuti con il comune, per difetto di visto di esecutorieta'
dell' autorita' tutoria, ovvero per violazione del divieto per il
comune di porre in essere atti di liberalita' in favore di privati,
la cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario,
atteso che la dedotta nullita' di quei contratti non investe, ne'
direttamente, ne' indirettamente, la demanialita' del suolo e il suo
assoggettamento ad usi civici. in relazione alla lamentata nullita'
ed inefficacia di tale rapporto contrattuale, per il suo tradursi in
una indebita compressione e limitazione degli usi civici, e in
relazione alla denunciata abusivita' del godimento stesso per la
mancanza di ogni titolo, la cassazione ha riconosciuto la
giurisdizione del commissario regionale per gli usi civici ai sensi
dell' art. 29 l. 26 giugno 1927, n. 1766. anche per queste due ultime
pretese la cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice
ordinario qualora per esse vengano avanzate richieste di risarcimento
danni.
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