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136294
IDG800600869
80.06.00869 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
m. b.
nota a cass. sez. un. civ. 22 ottobre 1979, n. 5469
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 51-52
d1316; d9162; d152; d154
l' a. ravvisa l' interesse della sentenza nella individuazione dei criteri cui si e' ispirata la cassazione nel tracciare i limiti di giurisdizione di varie domande cumulativamente proposte da un cittadino di pescasseroli, comune situato nel parco nazionale d' abruzzo interamente gravato da usi civici. in relazione alla domanda diretta a contestare la legittimita' del godimento, ad opera di una societa' privata, di beni del demanio comunale di uso civico, basata in parte sulla nullita' ed inefficacia dei rapporti contrattuali intervenuti con il comune, per difetto di visto di esecutorieta' dell' autorita' tutoria, ovvero per violazione del divieto per il comune di porre in essere atti di liberalita' in favore di privati, la cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la dedotta nullita' di quei contratti non investe, ne' direttamente, ne' indirettamente, la demanialita' del suolo e il suo assoggettamento ad usi civici. in relazione alla lamentata nullita' ed inefficacia di tale rapporto contrattuale, per il suo tradursi in una indebita compressione e limitazione degli usi civici, e in relazione alla denunciata abusivita' del godimento stesso per la mancanza di ogni titolo, la cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del commissario regionale per gli usi civici ai sensi dell' art. 29 l. 26 giugno 1927, n. 1766. anche per queste due ultime pretese la cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario qualora per esse vengano avanzate richieste di risarcimento danni.
l. 16 giugno 1927, n. 1766 reg. 16 febbraio 1928 l. 10 luglio 1930, n. 1078
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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