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| IDG800600930 | |
| 80.06.00930 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| iacono augusto
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| competenza sulle controversie agrarie
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| nota a trib. napoli 12 maggio 1978
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| Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 69-70
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4022; d917
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| l' a. esclude la competenza delle sezioni specializzate agrarie,
affermata dal tribunale di napoli, in relazione alla domanda di
risarcimento dei danni promossa dall' affittuario contro il locatore
che, dopo aver conseguito la disponibilita' del fondo col pretesto di
volerlo coltivare direttamente, non lo destina all' uso per cui aveva
chiesto e ottenuto il rilascio. precisa che la competenza delle
sezioni specializzate agrarie di cui all' art. 7 l. 4 agosto 1948 n.
1094 concerne i casi di cessazione o di diniego proroga, di cui agli
artt. 1 e 3 d.lg. 1 aprile 1947, di risuluzione del contretto nelle
ipotesi previste dall' art. 4 d.lg. 5 aprile 1945 n. 157, e di
ripristino del rapporto e di risarcimento ex art. 4 d.lg. 1 aprile
1947 n. 273. afferma che la competenza funzionale delle sezioni
specializzate presuppone una controversia di carattere contrattuale,
che riguardi, cioe', la proroga o la risoluzione di un contratto di
affitto, mezzadria, colonia, o altri diritti da esso nascenti. nel
caso in esame e' da escludersi la competenza delle sezioni
specializzate agrarie perche' la controversia non implica la
soluzione di questioni interne al rapporto contrattuale agrario ma
richiede che si accerti non tanto se sussista il contratto opposto
dal convenuto, quanto piuttosto se l' attore sia o non sia titolare
dell' azione di cui ha inteso avvalersi.
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| art. 7 l. 4 agosto 1948, n. 1094
art. 4 d.lg.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 273
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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