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136295
IDG800600930
80.06.00930 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
iacono augusto
competenza sulle controversie agrarie
nota a trib. napoli 12 maggio 1978
Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 69-70
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4022; d917
l' a. esclude la competenza delle sezioni specializzate agrarie, affermata dal tribunale di napoli, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni promossa dall' affittuario contro il locatore che, dopo aver conseguito la disponibilita' del fondo col pretesto di volerlo coltivare direttamente, non lo destina all' uso per cui aveva chiesto e ottenuto il rilascio. precisa che la competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui all' art. 7 l. 4 agosto 1948 n. 1094 concerne i casi di cessazione o di diniego proroga, di cui agli artt. 1 e 3 d.lg. 1 aprile 1947, di risuluzione del contretto nelle ipotesi previste dall' art. 4 d.lg. 5 aprile 1945 n. 157, e di ripristino del rapporto e di risarcimento ex art. 4 d.lg. 1 aprile 1947 n. 273. afferma che la competenza funzionale delle sezioni specializzate presuppone una controversia di carattere contrattuale, che riguardi, cioe', la proroga o la risoluzione di un contratto di affitto, mezzadria, colonia, o altri diritti da esso nascenti. nel caso in esame e' da escludersi la competenza delle sezioni specializzate agrarie perche' la controversia non implica la soluzione di questioni interne al rapporto contrattuale agrario ma richiede che si accerti non tanto se sussista il contratto opposto dal convenuto, quanto piuttosto se l' attore sia o non sia titolare dell' azione di cui ha inteso avvalersi.
art. 7 l. 4 agosto 1948, n. 1094 art. 4 d.lg.c.p.s. 1 aprile 1947, n. 273
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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