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136307
IDG801000606
80.10.00606 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
corda antonio
le valutazioni di magazzino ai fini della determinazione del reddito. aspetti civilistici e tributari
Iva trib. er., an. 9 (1980), fasc. 18-19 (15 ottobre), pag. 999-1015
d8701; d23063; d23073; d312207
l' a. ricorda che secondo la disciplina civilistica tra le attivita' dello stato patrimoniale devono figurare distintamente le scorte di materie prime e le merci, tra i profitti del conto profitti e perdite devono essere distintamente indicate nel loro importo complessivo le rimanenze finali delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti e delle merci e tra le perdite devono figurare le giacenze iniziali degli stessi beni. materie prime e merci non possono essere iscritte in bilancio per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall' andamento del mercato alla chiusura dell' esercizio. l' imputazione tra i componenti positivi di reddito del valore delle rimanenze assolve alla funzione di sospendere dalla partecipazione alla determinazione del reddito dell' esercizio in chiusura i costi relativi alle merci rimaste invendute e viene effettuata in contropartita di analoga imputazione di segno opposto in un conto destinato a figurare tra le attivita' dello stato patrimoniale. la normativa civilistica in materia potra' subire modifiche per l' adattamento alla normativa comunitaria, che per l' attivo patrimoniale adotta una classificazione di tipo funzionale, fondate non sulle caratteristiche oggettive dei beni, ma sulla destinazione in seno all' impresa; la valutazione degli elementi attivi si fonda sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione, che deve pero' essere rettificato al valore inferiore di mercato. fiscalmente le rimanenze sono rappresentate dai beni alla cui produzione od al cui scambio e' diretta l' attivita' dell' impresa, nonche' delle materie prime, materie sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione. le rimanenze vengono anzitutto raggruppate per categorie omogenee, per ciascuna delle quali devono essere operate distinte valutazioni. nel primo periodo d' imposta le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti ed acquistati nel periodo per la loro quantita', mentre nei periodi successivi il valore unitario viene determinato sulla base del costo medio ponderato del periodo d' imposta e del costo storico per periodo di formazione. se le rimanenze sono valutate in misura superiore al valore di costo determinato come sopra od al valore attribuito nel periodo d' imposta precedente, il valore unitario si determina dividendo il valore cosi' determinato od attribuito per la loro quantita'. i prodotti in corso di lavorazione devono essere valutati in base ai costi sostenuti nel periodo d' imposta.
art. 62 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 art. 2424 c.c. art. 2425 bis c.c. dir. cee 78/660 (bilancio societa' di capitali)
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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