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| IDG801000606 | |
| 80.10.00606 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| corda antonio
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| le valutazioni di magazzino ai fini della determinazione del reddito.
aspetti civilistici e tributari
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| Iva trib. er., an. 9 (1980), fasc. 18-19 (15 ottobre), pag. 999-1015
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| d8701; d23063; d23073; d312207
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| l' a. ricorda che secondo la disciplina civilistica tra le attivita'
dello stato patrimoniale devono figurare distintamente le scorte di
materie prime e le merci, tra i profitti del conto profitti e perdite
devono essere distintamente indicate nel loro importo complessivo le
rimanenze finali delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti
finiti e delle merci e tra le perdite devono figurare le giacenze
iniziali degli stessi beni. materie prime e merci non possono essere
iscritte in bilancio per un valore superiore al minor prezzo tra
quello di acquisto o di costo e quello desunto dall' andamento del
mercato alla chiusura dell' esercizio. l' imputazione tra i
componenti positivi di reddito del valore delle rimanenze assolve
alla funzione di sospendere dalla partecipazione alla determinazione
del reddito dell' esercizio in chiusura i costi relativi alle merci
rimaste invendute e viene effettuata in contropartita di analoga
imputazione di segno opposto in un conto destinato a figurare tra le
attivita' dello stato patrimoniale. la normativa civilistica in
materia potra' subire modifiche per l' adattamento alla normativa
comunitaria, che per l' attivo patrimoniale adotta una
classificazione di tipo funzionale, fondate non sulle caratteristiche
oggettive dei beni, ma sulla destinazione in seno all' impresa; la
valutazione degli elementi attivi si fonda sul principio del prezzo
di acquisizione o del costo di produzione, che deve pero' essere
rettificato al valore inferiore di mercato. fiscalmente le rimanenze
sono rappresentate dai beni alla cui produzione od al cui scambio e'
diretta l' attivita' dell' impresa, nonche' delle materie prime,
materie sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere
impiegati nella produzione. le rimanenze vengono anzitutto
raggruppate per categorie omogenee, per ciascuna delle quali devono
essere operate distinte valutazioni. nel primo periodo d' imposta le
rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore
risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti ed
acquistati nel periodo per la loro quantita', mentre nei periodi
successivi il valore unitario viene determinato sulla base del costo
medio ponderato del periodo d' imposta e del costo storico per
periodo di formazione. se le rimanenze sono valutate in misura
superiore al valore di costo determinato come sopra od al valore
attribuito nel periodo d' imposta precedente, il valore unitario si
determina dividendo il valore cosi' determinato od attribuito per la
loro quantita'. i prodotti in corso di lavorazione devono essere
valutati in base ai costi sostenuti nel periodo d' imposta.
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| art. 62 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597
art. 2424 c.c.
art. 2425 bis c.c.
dir. cee 78/660 (bilancio societa' di capitali)
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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