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136426
IDG810600196
81.06.00196 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carnevali ugo
eccessiva morbilita', periodo di comporto e recesso del datore di lavoro
nota a cass. sez. un. 29 marzo 1980, n. 2073
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1534-1537
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d746; d74700
il recesso del datore di lavoro e' ammissibile dopo il periodo di comporto stabilito dalla legge, dalle norme collettive, dall' uso e secondo equita'. si applica l' art. 2110 c.c. per stabilire la durata del comporto, e le modalita' del suo usufruimento. il problema e' se il datore di lavoro puo' recedere dal rapporto di lavoro, in caso di eccessiva morbilita', anche se non e' superato il periodo di comporto: la risposta prevalente e' positiva, in quanto vige il principio della "frazionabilita'" del comporto, con conseguente sommatoria delle reiterate malattie. in pratica l' eccessiva morbilita' puo' giustificare lo scioglimento del rapporto, perche' non ha niente in comune con la malattia ex art. 2110. secondo la sentenza annotata non e' possibile distinguere a priori tra malattia unitaria e continuativa (ex art. 2110) ed eccessiva morbilita', ed e' questa, secondo l' a., un' opinione da condividere, per cui il punto essenziale sta nell' indagare se la clausola collettiva consente di ricomprendere in essa l' ipotesi di pluralita' di malattie, cioe' se stabilisca il comporto "per sommatoria" o "a secco". puo' essere utilizzata anche l' equita' come fonte sussidiaria di determinazione del comporto.
art. 2110 c.c. art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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