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136430
IDG810600200
81.06.00200 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
patroni griffi filippo
riflessioni sulla problematica cautelare nelle controversie affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo: art. 700 c.p.c. e azione di sospensione del provvedimento amministrativo impugnato
nota a cass. sez. un. 25 ottobre 1979, n. 5575
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1675-1704
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d40214; d4024
la sentenza annotata dichiara ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione nella fase cautelare del processo, anche se e' stato emanato con provvedimento d' urgenza. la mancata sospensione del processo da parte del giudice di merito a seguito della proposizione del regolamento di giurisdizione e la conseguente emanazione di provvedimenti d' urgenza non costituiscono questioni di giurisdizione. il giudice ordinario e' poi carente di giurisdizione ad emettere provvedimenti d' urgenza in materia riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, poiche' la tutela giuridica perseguita in via provvisoria si identifica con quella perseguita in via definitiva attraverso il giudizio di merito, il richiesto provvedimento cautelare verrebbe inevitabilmente a tradursi nella revoca di un atto amministrativo o nella imposizione di un facere alla p.a., contro il divieto sancito dall' art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. e. rispetto a questa massima l' a. si chiede in primo luogo se il giudice ordinario possa emettere provvedimenti d' urgenza qualora non abbia giurisdizione sul merito della causa, per essere l' esame di questa demandato al giudice amministrativo, e conclude per la soluzione negativa, cioe' che il giudice ordinario e' sfornito della "jurisdictio" cautelare. in secondo luogo analizza l' ambito operativo e il contenuto della sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, concludendo che essa comporta un effetto ripristinatorio della situazione giuridica lesa che soddisfi l' interesse sostanziale che il ricorrente fa valere in giudizio.
art. 41 c.p.c. art. 367 c.p.c. art. 700 c.p.c. art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. e art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. e art. 7 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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