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| IDG810600200 | |
| 81.06.00200 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| patroni griffi filippo
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| riflessioni sulla problematica cautelare nelle controversie affidate
alla giurisdizione del giudice amministrativo: art. 700 c.p.c. e
azione di sospensione del provvedimento amministrativo impugnato
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| nota a cass. sez. un. 25 ottobre 1979, n. 5575
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1675-1704
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d40214; d4024
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| la sentenza annotata dichiara ammissibile il regolamento preventivo
di giurisdizione nella fase cautelare del processo, anche se e' stato
emanato con provvedimento d' urgenza. la mancata sospensione del
processo da parte del giudice di merito a seguito della proposizione
del regolamento di giurisdizione e la conseguente emanazione di
provvedimenti d' urgenza non costituiscono questioni di
giurisdizione. il giudice ordinario e' poi carente di giurisdizione
ad emettere provvedimenti d' urgenza in materia riservata alla
giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, poiche' la
tutela giuridica perseguita in via provvisoria si identifica con
quella perseguita in via definitiva attraverso il giudizio di merito,
il richiesto provvedimento cautelare verrebbe inevitabilmente a
tradursi nella revoca di un atto amministrativo o nella imposizione
di un facere alla p.a., contro il divieto sancito dall' art. 4 l. 20
marzo 1865 n. 2248 all. e. rispetto a questa massima l' a. si chiede
in primo luogo se il giudice ordinario possa emettere provvedimenti
d' urgenza qualora non abbia giurisdizione sul merito della causa,
per essere l' esame di questa demandato al giudice amministrativo, e
conclude per la soluzione negativa, cioe' che il giudice ordinario e'
sfornito della "jurisdictio" cautelare. in secondo luogo analizza l'
ambito operativo e il contenuto della sospensione della esecuzione
del provvedimento impugnato, concludendo che essa comporta un effetto
ripristinatorio della situazione giuridica lesa che soddisfi l'
interesse sostanziale che il ricorrente fa valere in giudizio.
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| art. 41 c.p.c.
art. 367 c.p.c.
art. 700 c.p.c.
art. 4 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. e
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. e
art. 7 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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