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136434
IDG810600204
81.06.00204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
preden roberto
limiti al recesso del locatore anche dopo la sentenza della corte costituzionale?
nota a pret. roma 21 marzo 1980
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1727-1729
d30640
la sentenza annotata afferma che anche dopo la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 58, 59 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui escludono il diritto di resesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 non soggetti a proroga, non e' consentito il recesso dai contratti non prorogati, non gia' per notivi di reddito del conduttore, bensi' per avere scadenza convenzionale successiva al 31 luglio 1978. l' a. non concorda con questo indirizzo, perche' pone una disparita' di trattamento tra locatori, tutti versanti nel medesimo stato di necessita' e tra conduttori, tra i quali sono beneficiati quelli a contratti liberi a causa del loro reddito elevato. infatti la legge sull' equo canone ha introdotto una proroga generalizzata, e quindi anche il recesso per necessita', come elemento di equilibrio delle posizioni delle parti, deve avere portata generale, altrimenti il diritto di proprieta' verrebbe sacrificato oltre i limiti dell' art. 42 cost.. rispetto alle locazioni aventi scadenza convenzionale dopo il 31 luglio 1978, si afferma che il recesso deve avere applicazione soltanto ai rapporti contrattuali vigenti in virtu' di protrazione imposta autoritativamente dalla legge, e non in relazione alla durata pattizia. in conclusione si puo' dire che e' ammesso il recesso da tutti i contratti soggetti a disciplina transitoria di proroga legale, siano essi liberi o prorogati, con il limite delle locazioni abitative e dell' art. 73 per le locazioni per uso diverso.
art. 58 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 59 n. 1 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 65 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 73 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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