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136437
IDG810600208
81.06.00208 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
picardi nicola
diritto di sciopero e funzione "integrativa" della giurisprudenza
nota a cass. sez. lav. 26 giugno 1980, n. 4030
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 9, pt. 1, pag. 1787-1791
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d04201; d713
la sentenza annotata dichiara che il diritto di sciopero non ha altri limiti se non quelli che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, o paritario, quali il diritto alla vita ed alla incolumita' personale, nonche' la liberta' d' iniziativa economica, cioe' dell' attivita' imprenditoriale, che, con la produttivita' delle aziende, e' concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale al lavoro per tutti i cittadini. sono altresi' illegittime le forme di sciopero che importino pericoli o danni o alterazioni alla integrita' o funzionalita' degli impianti o che siano dirette ed idonee a pregiudicare non la produzione ma la produttivita' delle aziende. l' a. affronta il problema della "regolamentazione" del diritto di sciopero in via giurisdizionale e prospetta le lacune derivanti dalla mancata attuazione legislativa dell' art. 40 cost. come "lacune tecniche". da cio' deriva la piena competenza del giudice a colmare ed "integrare" tali lacune, a meno che non si tratti di "lacune di costruzione" che richiedono l' intervento del legislatore.
art. 40 cost. cass. 30 gennaio 1980, n. 711
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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