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136443
IDG810600214
81.06.00214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
virgilio biagio
opzione e responsabilita' precontrattuale
nota a cass. sez. iii civ. 11 febbraio 1980, n. 960
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 9, pt. 1, pag. 1952-1957
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d306001; d306005
dopo la stipulazione del contratto di opzione, il promissario incorre in responsabilita' precontrattuale, in riferimento al contratto definitivo, se abbia ingenerato nella controparte il ragionevole affidamento alla conclusione di tale contratto finale e non ne accetti poi la stipulazione. l' opzione e' un contratto autonomo che si inserisce nell' iter di formazione di un altro contratto, con carattere di accessorieta', e con il fine di rendere irrevocabile la proposta: si e' in presenza quindi di una fattispecie complessa, in cui c'e' l' opzione, contratto attuale ed immediato, e il contratto definitivo che verra' in essere se e quando lo vorra' il contraente favorito, titolare di un diritto potestativo verso uno stato di soggezione del preponente. l' a. si dichiata d' accordo con la sentenza nel voler configurare una fattispecie di culpa in contrahendo nel caso di una opzione, ponendosi questa nella fase di formazione del contratto. si dichiara quindi applicabile l' art. 1337 e non l' art. 1375, proprio sulla scorta del rilievo che l' opzione si colloca nella fase di formazione del contratto, e che va vista quindi esclusivamente in questa prospettiva.
art. 1329 c.c. art. 1331 c.c. art. 1337 c.c. art. 1375 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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