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| IDG810600214 | |
| 81.06.00214 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| virgilio biagio
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| opzione e responsabilita' precontrattuale
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| nota a cass. sez. iii civ. 11 febbraio 1980, n. 960
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 9, pt. 1, pag. 1952-1957
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d306001; d306005
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| dopo la stipulazione del contratto di opzione, il promissario incorre
in responsabilita' precontrattuale, in riferimento al contratto
definitivo, se abbia ingenerato nella controparte il ragionevole
affidamento alla conclusione di tale contratto finale e non ne
accetti poi la stipulazione. l' opzione e' un contratto autonomo che
si inserisce nell' iter di formazione di un altro contratto, con
carattere di accessorieta', e con il fine di rendere irrevocabile la
proposta: si e' in presenza quindi di una fattispecie complessa, in
cui c'e' l' opzione, contratto attuale ed immediato, e il contratto
definitivo che verra' in essere se e quando lo vorra' il contraente
favorito, titolare di un diritto potestativo verso uno stato di
soggezione del preponente. l' a. si dichiata d' accordo con la
sentenza nel voler configurare una fattispecie di culpa in
contrahendo nel caso di una opzione, ponendosi questa nella fase di
formazione del contratto. si dichiara quindi applicabile l' art. 1337
e non l' art. 1375, proprio sulla scorta del rilievo che l' opzione
si colloca nella fase di formazione del contratto, e che va vista
quindi esclusivamente in questa prospettiva.
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| art. 1329 c.c.
art. 1331 c.c.
art. 1337 c.c.
art. 1375 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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