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| IDG810600215 | |
| 81.06.00215 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| crugnola paola
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| sulla tutela dei progetti di lavori di ingegneria e sulla novita'
intrinseca dell' invenzione industriale
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| nota a cass. sez. i civ. 4 febbraio 1980, n. 773
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 9, pt. 1, pag. 1961-1970
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| d311320; d311321
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| la sentenza annotata dichiara che il requisito della originalita' di
soluzione di problemi tecnici, di cui all' art. 99 della l. 22 aprile
1941 n. 633 sul diritto di autore e all' art. 2578 c.c., non si
identifica con quello della genialita'. all' elemento dell'
originalita' della soluzione di problemi tecnici non devono essere
attribuiti connotati riconducibili a livelli di creativita'
intellettuale superiori a quelli comunemente riconosciuti all'
elemento della novita' delle invenzioni industriali. il requisito
della novita' intrinseca delle invenzioni industriali non comporta un
grado di creativita' sorprendente e geniale o di assoluta
originalita' rispetto ad ogni precedente cognizione, essendo
sufficiente che esso si concretizzi in un progresso ed in un
miglioramento della tecnica. l' a. rileva che l' art. 99 legge sul
diritto d' autore e l'art. 2578 c.c. danno all' autore due diritti
(per i progetti d' ingegneria): a) il diritto alla riproduzione, e b)
il diritto ad un congruo compenso a carico di coloro che usano il
progetto senza il suo consenso. esamina poi, tutto il panorama
giuridico su questo problema, e concorda con la suprema corte, quando
essa identifica il requisito della originalita' con quello della
novita' intrinseca, affermando che il requisito della originalita' di
soluzione di problemi tecnici non comporta un livello di creativita'
intellettuale superiore a quello comunemente riconosciuto al
requisito della novita' intrinseca in materia di invenzioni
industriali, non comporta cioe' un grado di creativita' sorprendente
e geniale, essendo sufficiente che esso si concretizzi in un
progresso ed in un miglioramento della tecnica. ugualmente concorda
con la s.c. quando essa stabilisce che l' opera d' ingegneria puo'
essere prottetta con le norme disposte per il diritto d' autore,
ammesso che costituisca un progresso e un miglioramento rispetto alla
capacita' del "tecnico medio".
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| art. 2578 c.c.
art. 99 l. 22 aprile 1941, n. 633
r.d. 29 giugno 1939, n. 1127
d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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