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136444
IDG810600215
81.06.00215 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
crugnola paola
sulla tutela dei progetti di lavori di ingegneria e sulla novita' intrinseca dell' invenzione industriale
nota a cass. sez. i civ. 4 febbraio 1980, n. 773
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 9, pt. 1, pag. 1961-1970
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d311320; d311321
la sentenza annotata dichiara che il requisito della originalita' di soluzione di problemi tecnici, di cui all' art. 99 della l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto di autore e all' art. 2578 c.c., non si identifica con quello della genialita'. all' elemento dell' originalita' della soluzione di problemi tecnici non devono essere attribuiti connotati riconducibili a livelli di creativita' intellettuale superiori a quelli comunemente riconosciuti all' elemento della novita' delle invenzioni industriali. il requisito della novita' intrinseca delle invenzioni industriali non comporta un grado di creativita' sorprendente e geniale o di assoluta originalita' rispetto ad ogni precedente cognizione, essendo sufficiente che esso si concretizzi in un progresso ed in un miglioramento della tecnica. l' a. rileva che l' art. 99 legge sul diritto d' autore e l'art. 2578 c.c. danno all' autore due diritti (per i progetti d' ingegneria): a) il diritto alla riproduzione, e b) il diritto ad un congruo compenso a carico di coloro che usano il progetto senza il suo consenso. esamina poi, tutto il panorama giuridico su questo problema, e concorda con la suprema corte, quando essa identifica il requisito della originalita' con quello della novita' intrinseca, affermando che il requisito della originalita' di soluzione di problemi tecnici non comporta un livello di creativita' intellettuale superiore a quello comunemente riconosciuto al requisito della novita' intrinseca in materia di invenzioni industriali, non comporta cioe' un grado di creativita' sorprendente e geniale, essendo sufficiente che esso si concretizzi in un progresso ed in un miglioramento della tecnica. ugualmente concorda con la s.c. quando essa stabilisce che l' opera d' ingegneria puo' essere prottetta con le norme disposte per il diritto d' autore, ammesso che costituisca un progresso e un miglioramento rispetto alla capacita' del "tecnico medio".
art. 2578 c.c. art. 99 l. 22 aprile 1941, n. 633 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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