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136446
IDG810600217
81.06.00217 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sada liliana
l' art. 23 cpv. del trattato del laterano e l' ordine proprio della chiesa
nota a cass. sez. un. 11 settembre 1979, n. 4743
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 9, pt. 1, pag. 1976-1981
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d9438
la diocesi puo' stare in giudizio tramite il vescovo e il vicario generale, in quanto ente ecclesiastico munito di personalita' giuridica. il giudice italiano non ha giurisdizione sui problemi relativi alla concessione di pensione ad un parroco, ed alla sua successiva riduzione per motivi disciplinari, ex art. 23 trattato del laterano ed art. 7 cost.. la materia rientra nella potesta' disciplinare ed organizzativa esercitata dalla chiesa con indipendenza e sovranita'. si riafferma cosi' la non interferenza dello stato nella materia in cui si svolge la sovranita' della chiesa. l' a. discute sulla applicabilita' o meno dell' art. 23 del trattato lateranense, affermando che attraverso tale articolo, il quale dipende dal principio generale stabilito nell' art. 7 cost. , si rende irrilevante un' attivita' di natura schiettamente spirituale per il giudice statale.
art. 23 comma 2 tr. italia santa sede
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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