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136447
IDG810600218
81.06.00218 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grigoli michele
furto di merce trasportata su strada ed evoluzione normativa della responsabilita' del vettore
nota a cass. sez. iii civ. 8 giugno 1979, n. 3268
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 9, pt. 1, pag. 1982-1984
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d317401
nel contratto di trasporto, il furto di cose trasportate puo' costituire caso fortuito solo se ricorre l' estremo della assoluta inevitabilita': visto che il vettore ha l' obbligo della particolare diligenza, il furto non accompagnato da violenza o minaccia non integra gli estremi del caso fortuito quale causa di esonero da responsabilita'. secondo l' a., tale impostazione non contribuisce certo a ben definire quando il furto sia causa di esonero da responsabilita', in quanto si interpreta in modo troppo estensivo la perizia tecnica dei ladri, allo scopo di determinare una causa di esonero di responsabilita'. l' a. ipotizza la possibilita' che possa venire in questione l' ammontare del risarcimento, come prospettiva d' intervento in materia, cosi' come tale elemento opera nel trasporto marittimo ed aereo, in considerazione del loro maggior rischio. in questo modo si verrebbe a superare anche la disarmonia esistente nella materia dei trasporti a detrimento del vettore terrestre.
art. 1681 c.c. art. 1692 c.c. art. 1693 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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