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| IDG810600220 | |
| 81.06.00220 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ferrara santamaria massimo
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| concorrenza sleale o violazione del diritto esclusivo del titolare di
un programma televisivo
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| nota a pret. roma 19 maggio 1980
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| Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 9, pt. 1, pag. 2004-2005
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| d311321; d311301
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| la massima annotata afferma che non e' configurabile azione di
concorrenza sleale, attuata attraverso la non autorizzata
utilizzazione di programma televisivo, da parte di una societa'
televisiva operante in ambito locale nei confronti della rai, in
ragione della circostanza che questa opera su scala nazionale. l'
art. 65 della legge sul diritto d' autore tende a tutelare e
garantire la libera diffusione delle opere che costituiscono
manifestazione del pensiero e ad incoraggiare la libera circolazione
delle idee: esso non e' applicabile ai programmi televisivi che
abbiano come contenuto la riproduzione di un avvenimento sportivo. l'
a. concorda con tale ordinanza, ed afferma che la concorrenza sleale
per essere illecita deve essere economicamente rilevante, requisito
che non e' qui certamente presente. inoltre afferma, sempre sulla
linea della sentenza annotata, che l' art. 65 cit. e' inapplicabile
agli avvenimenti sportivi, in conformita' con la convenzione di
berna, in quanto non e' di carattere economico-politico-religioso,
come invece richiede l' art. 10 bis della citata convenzione.
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| art. 2598 c.c.
art. 65 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 66 l. 22 aprile 1941, n. 633
art. 67 l. 22 aprile 1941, n. 633
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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