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136449
IDG810600220
81.06.00220 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrara santamaria massimo
concorrenza sleale o violazione del diritto esclusivo del titolare di un programma televisivo
nota a pret. roma 19 maggio 1980
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 9, pt. 1, pag. 2004-2005
d311321; d311301
la massima annotata afferma che non e' configurabile azione di concorrenza sleale, attuata attraverso la non autorizzata utilizzazione di programma televisivo, da parte di una societa' televisiva operante in ambito locale nei confronti della rai, in ragione della circostanza che questa opera su scala nazionale. l' art. 65 della legge sul diritto d' autore tende a tutelare e garantire la libera diffusione delle opere che costituiscono manifestazione del pensiero e ad incoraggiare la libera circolazione delle idee: esso non e' applicabile ai programmi televisivi che abbiano come contenuto la riproduzione di un avvenimento sportivo. l' a. concorda con tale ordinanza, ed afferma che la concorrenza sleale per essere illecita deve essere economicamente rilevante, requisito che non e' qui certamente presente. inoltre afferma, sempre sulla linea della sentenza annotata, che l' art. 65 cit. e' inapplicabile agli avvenimenti sportivi, in conformita' con la convenzione di berna, in quanto non e' di carattere economico-politico-religioso, come invece richiede l' art. 10 bis della citata convenzione.
art. 2598 c.c. art. 65 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 66 l. 22 aprile 1941, n. 633 art. 67 l. 22 aprile 1941, n. 633
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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