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136450
IDG810600221
81.06.00221 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
niccolini giuseppe
primi orientamenti sui nuovi minimi di capitale e sulle altre innovazioni in materia societaria contenute nella legge n. 904 del 1977
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 9, pt. 2, pag. 379-396
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d3122
il primo problema posto dalla legge 16 dicembre 1977 n. 904 e se il nuovo tetto di 2 miliardi si riferisce anche alla emissione di obbligazioni oppure solo alla costituzione di societa', allo scopo di subordinare queste attivita' alla autorizzazione del ministro del tesoro. l' interpretazione letterale della normativa in questione ci porta ad affermare che la emissione di obbligazioni e' soggetta all' autorizzazione solo se superiori a 500 milioni, perche' la ratio della legge sta nel controllare la nascita delle grandi imprese, e non nel controllare il ricorso al pubblico risparmio. la giurisprudenza ritiene che anche le emissioni di obbligazioni devono avere invece importo di due miliardi per avere autorizzazione governativa. sempre con la legge in questione si impone la nomina del collegio sindacale nelle s.r.l. con capitale pari o superiore a 100 milioni. per la giurisprudenza, il capitale minimo delle s.r.l. svolgenti attivita' di revisione e fiduciaria, non e' di 20 milioni, ma di 200 come per le s.p.a., ma l' a. non e' d' accordo perche' i fini di garanzia si raggiungono meglio con il controllo del ministro dell' industria. rispetto alla trasformazione, fusione, ed adeguamento del capitale sociale ai nuovi minimi, si stabilisce che una societa' non puo' trasformarsi in un' altra, entro il termine concessogli dalla legge, invece di adeguare il capitale. una societa' non puo' poi compiere operazioni sul capitale in pendenza dei nuovi minimi: tale soluzione non e' condivisa dalla dottrina. l' a. analizza poi le modalita' dell' adeguamento ai nuovi minimi, e il problema della ammissibilita' di un adeguamento tardivo, rilevando che esso e' ammissibile: tuttavia dottrina e giurisprudenza sono divise su questo punto.
l. 16 dicembre 1977, n. 904
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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