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136454
IDG810600225
81.06.00225 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bompani giorgio
riflessioni sulla teoria del preteso tacito rinnovo dei contratti di locazione alle scadenze sancite dalla disciplina transitoria della legge 392 del 1978
Giust. civ., an. 30 (1980), fasc. 9, pt. 2, pag. 416-423
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d30640
si contrappongono due teorie: una afferma che le scadenze dei contratti di locazione sono automatiche con lo spirare del termine, senza bisogno di disdetta del locatore; l' altra, minoritaria, afferma che se non c' e' disdetta si ha rinnovazione tacita. l' a. segue la prima tesi, in quanto nella legge 392 del 1978 solo nell' art. 65 si prevede la rinnovazione tacita, in riferimento quindi a questo solo caso specifico. nel periodo di transizione sono applicabili poi le norme della legge 392 richiamate dalla disciplina transitoria, e non e' possibile una applicazione analogica delle norme del titolo i e ii, e, quindi, e' inapplicabile anche l' art. 28. la necessita' della disdetta non si deduce neppure dalla normativa dell' art. 69, in materia di prelazioni e indennita': secondo l' a. tale norma e' inutile. un caso di rinnovazione tacita si puo' anche dedurre dall' art. 1597 c.c., quando vi sono comportamenti concludenti e la detenzione del conduttore.
art. 65 l. 27 luglio 1978, n. 392
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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