| la societa' di armamento tra comproprietari di nave e' caratterizzata
da vari elementi che le attribuiscono una fisionomia del tutto
singolare. questa ha come propria fonte una deliberazione anziche' un
contratto: prevede l' eventuale presenza di soci coattivi e tutela la
posizione dei comproprietari dissenzienti tramite particolari
disposizioni, specie in tema di responsabilita' e di determinazione
delle quote sociali. queste ed altre insolite caratteristiche hanno
indotto alcuni autori a contestare l' esistenza di un vero ente
sociale: non si tratterebbe che di una semplice forma di comunione.
una tale interpretazione e' stata, pero', giustamente rigettata da
una cospiqua giurisprudenza, e recentemente l' interessante sentenza
del tribunale di genova 8 novembre 1979 ha classificato la societa'
di armamento come societa' commerciale. inesatto e' richiamare, a
suffragio della tesi opposta, l' art. 2247 c.c. che in realta' non
identifica affatto, come qualcuno ha erroneamente sostenuto, la
societa' con contratto. la disciplina dedicata dal codice della
navigazione a questo istituto presenta notevoli lacune, ed ha dato
adito a molteplici dubbi e contrasti interpretativi. tra le altre
cose si puo' ricordare che vari autori negano alla societa' di
armamento la soggettivita' giuridica, e la ritengono, quindi, priva
di autonomia patrimoniale: tale tesi va respinta, anche perche'
conduce inevitabilmente a negare che la societa' di armamento sia, in
caso di dissesto, assoggettabile a procedure fallimentari, come
invece si ricava dalla sua natura di societa' commerciale.
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