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136458
IDG810600284
81.06.00284 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
berlingieri francesco
porti turistici, legge di pubblica sicurezza e polizia della navigazione
nota a trib. gorizia 7 luglio 1979
Dir. maritt., s. 3, an. 81 (1979), fasc. 4, pag. 591-598
d18314; d93160; d543
i porti turistici non possono essere ritenuti complessi ricettivi complementari ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 1 l. 21 marzo 1958 n. 326, e sono quindi sottratti agli obblighi di pubblica sicurezza prescritti dall' art. 109 del t.u. 18 giugno 1931 n. 773. il tribunale di gorizia nella sentenza in esame mostra di ritenere auspicabile la previsione di controlli di polizia anche per i porti turistici, ma non si puo' in realta' individuare una lacuna legislativa in questo settore. gli artt. 179-183 c. nav. e gli artt. 375-382 reg., in parte modificati dalla l. 9 dicembre 1975 n. 744, prevedono, infatti, un sistema di controlli effettuati dal comandante di porto sull' arrivo e sulla partenza delle navi che, pur non trovando integrale applicazione nei confronti delle navi da diporto, e' sufficiente a privare di fondamento le preoccupazioni del tribunale di gorizia.
art. 1 l. 21 marzo 1958 n. 326 art. 179 c. nav. art. 180 c. nav. art. 181 c. nav. art. 182 c. nav. art. 183 c. nav.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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