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136460
IDG810600286
81.06.00286 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dardani maurizio
la responsabilita' del vettore marittimo per perdita e avaria nella giurisprudenza
Dir. maritt., s. 3, an. 81 (1979), fasc. 4, pag. 542-558
d93434; d934340; d93436
la disciplina della responsabilita' del vettore marittimo per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto e' contenuta nell' art. 422 c. nav.: il primo comma pone una presunzione di responsabilita' a carico del vettore, il quale puo' liberarsene dimostrando la mancanza di colpa propria o di colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti, il secondo comma elenca una serie di cause tipiche di esonero che spostano sull' avente diritto alla riconsegna l' onere di provare la colpa del vettore o dei suoi dipendenti o preposti. l' art. 422 c. nav. risulta dalla traduzione dell' art. 4 n. 2 conv. di bruxelles del 25 agosto 1924, modificato in alcuni punti: mentre la dottrina prevalente ha sottolineato la modifica della lettera 'q' dell' art. 4 conv. , individuando in essa la volonta' del legislatore italiano di porre sul caricatore il rischio dei danni da causa ignota la giurisprudenza ha costantemente negato qualsiasi diversita' circa la distribuzione dell' onere della prova, facendo cosi' gravare sul destinatario il danno da causa ignota. nonostante la corte di cassazione sia stata costante nel considerare la prova a carico del vettore come avente carattere negativo, il problema suscita notevoli controversie in seno alla dottrina. tra i pericoli eccettuati ha particolare rilievo la colpa nautica dei dipendenti e preposti del vettore.
art. 422 c. nav. art. 4 conv. bruxelles 1924
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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