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136461
IDG810600287
81.06.00287 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bevacqua domenico
la legge usa sulla pesca marina del 1976
Dir. maritt., s. 3, an. 81 (1979), fasc. 4, pag. 509-541
d841; d8414
rivelatasi infondata la convinzione dell' inesauribilita' delle fonti marine, in seno alla comunita' internazionale dilagano controversie sullo sfruttamento del mare e sulla regolamentazione della pesca marina. la tendenza di vari stati, specie latino americani, e' nel senso di proteggere i propri interessi tramite il ricorso ad azioni unilaterali. ad essa s' oppose per lungo tempo la politica degli stati uniti, ancorata, in questo settore, al principio della cooperazione internazionale. di grande rilievo e' la legge del 1976 che, estendendo unilateralmente la zona esclusiva di pesca americana, rappresenta una svolta nella politica statunitense, prima ispirata alla necessita' di disciplinare il settore tramite negoziazioni internazionali, in questo atteggiamento la maggioranza governativa era rimasta caparbiamente costante nonostante le pressioni fortissime dell' industria costiera, che propugnava un ampliamento unilaterale della zona economica esclusiva a 200 miglia dalla costa rispetto alle 12 miglia fissate nel 1966. tale atteggiamento era determinato da ragioni sia politiche - in seno alla commissione delle nazioni unite si stava negoziando un trattato internazionale - che economiche - tutela degli interessi dell' industria d' alto mare-, ed era apparso rafforzato dal testo unico di negoziato redatto a ginevra nel 1975, che rifletteva palesemente gli orientamenti statunitensi. la successiva paralisi dei lavori della conferenza e l' impoverimento delle zone di pesca costiere furono tra gli elementi che piu' contribuirono al mutato atteggiamento dell' esecutivo statunitense e all' adozione del "fishery conservation and management act of 1976". tra le sue disposizioni fondamentali tale legge prevede l' istituzione di una "zona di conservazione peschiera", all' interno della quale gli stati uniti figurano esclusivi amministratori mediante appositi "consigli regionali per l' amministrazione della pesca". molteplici disposizioni limitano la liberta' di pesca in questa area degli stati esteri: per cui e' indispensabile un' apposita autorizzazione concessa in base ad un accordo di pesca, e non possono essere superate le quote predeterminate nei piani di amministrazione e corrispondenti alla distribuzione tra gli stati esteri delle risorse non sfruttabili dai pescherecci americani. la legge disciplina minuziosamente presupposti, requisiti e condizioni degli accordi di pesca, delle licenze e della formulazione delle quote.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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