| rivelatasi infondata la convinzione dell' inesauribilita' delle fonti
marine, in seno alla comunita' internazionale dilagano controversie
sullo sfruttamento del mare e sulla regolamentazione della pesca
marina. la tendenza di vari stati, specie latino americani, e' nel
senso di proteggere i propri interessi tramite il ricorso ad azioni
unilaterali. ad essa s' oppose per lungo tempo la politica degli
stati uniti, ancorata, in questo settore, al principio della
cooperazione internazionale. di grande rilievo e' la legge del 1976
che, estendendo unilateralmente la zona esclusiva di pesca americana,
rappresenta una svolta nella politica statunitense, prima ispirata
alla necessita' di disciplinare il settore tramite negoziazioni
internazionali, in questo atteggiamento la maggioranza governativa
era rimasta caparbiamente costante nonostante le pressioni fortissime
dell' industria costiera, che propugnava un ampliamento unilaterale
della zona economica esclusiva a 200 miglia dalla costa rispetto alle
12 miglia fissate nel 1966. tale atteggiamento era determinato da
ragioni sia politiche - in seno alla commissione delle nazioni unite
si stava negoziando un trattato internazionale - che economiche -
tutela degli interessi dell' industria d' alto mare-, ed era apparso
rafforzato dal testo unico di negoziato redatto a ginevra nel 1975,
che rifletteva palesemente gli orientamenti statunitensi. la
successiva paralisi dei lavori della conferenza e l' impoverimento
delle zone di pesca costiere furono tra gli elementi che piu'
contribuirono al mutato atteggiamento dell' esecutivo statunitense e
all' adozione del "fishery conservation and management act of 1976".
tra le sue disposizioni fondamentali tale legge prevede l'
istituzione di una "zona di conservazione peschiera", all' interno
della quale gli stati uniti figurano esclusivi amministratori
mediante appositi "consigli regionali per l' amministrazione della
pesca". molteplici disposizioni limitano la liberta' di pesca in
questa area degli stati esteri: per cui e' indispensabile un'
apposita autorizzazione concessa in base ad un accordo di pesca, e
non possono essere superate le quote predeterminate nei piani di
amministrazione e corrispondenti alla distribuzione tra gli stati
esteri delle risorse non sfruttabili dai pescherecci americani. la
legge disciplina minuziosamente presupposti, requisiti e condizioni
degli accordi di pesca, delle licenze e della formulazione delle
quote.
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