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136487
IDG810900020
81.09.00020 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rovelli patrizio
in tema di giudizio direttissimo ex art. 2 l. 14 ottobre 1974 n. 497
nota a cass. sez. i pen. 30 maggio 1975
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 1, pag. 364-373
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6253
l' a. dissente dalla interpretazione data dalla suprema corte all' art. 2 l. 497 del 1974: tale articolo contiene effettivamente una deroga, ma limitata al comma 1 dell' art. 502 c.p.p., per cui quando l' imputato di uno dei reati all' art. 2 sia stato arrestato in flagranza o quasi flagranza, il procuratore della repubblica, dopo un sommario interrogatorio e accertata la non necessita' di indagini speciali, ha l' obbligo e non la facolta' (come previsto nell' art. 502 c.p.p.) di sottoporlo a giudizio direttissimo non oltre il decimo giorno dall' arresto ed entro il termine stabilito dall' art. 272 comma 4 c.p.p. (e cio' in deroga all' art. 502 comma 1 c.p.p.). nulla, invece, da eccepire sulla legittimazione del presidente del tribunale ad emettere il decreto di citazione dell' imputato nei giudizi direttissimi.
art. 2 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 272 comma 4 c.p.p. art. 502 c.p.p.
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