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136488
IDG810900021
81.09.00021 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di trocchio giuseppe
sentenza contro ignoti e mezzi d' impugnazione
nota a cass. sez. i pen. 30 settembre 1974
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 1, pag. 388-396
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d63020
l' a. non e' concorde con l' affermazione contenuta nella decisione della suprema corte. nel nostro ordinamento vige il principio di tassativita' delle impugnazioni: la sentenza di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato, quindi, non essendovi una espressa previsione di impugnabilita', non puo' essere considerata inoppugnabile. non osta all' impugnabilita' di tale sentenza neanche l' altro principio, che vige in materia di impugnazioni, dell' interesse ad impugnare. non e' esatto ritenere che il pubblico ministero, unico soggetto legittimato ad impugnare, non abbia alcun interesse ad ottenere la rimozione della sentenza contro ignoti: puo' avere e l' interesse a ricondurre il provvedimento entro i limiti e forme previste dalla legge e ad eliminare una sentenza contenente erronee affermazioni sia di fatto che di diritto. rimane fermo, pero', che nel caso in cui sia necessario compiere ulteriori atti istruttori, perche' individuati i soggetti ignoti, una volta intervenuta la sentenza di non doversi procedere (per essere ignoti gli autori del reato), il pubblico ministero non puo' instaurare nei modi ordinari il procedimento penale, ma puo' solo investire il giudice istruttore dell' ulteriore cognizione di reato nella forma della riapertura dell' istruzione.
art. 74 c.p.p. art. 90 c.p.p. art. 378 c.p.p. art. 387 c.p.p. art. 399 c.p.p. art. 402 c.p.p. art. 522 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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