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| IDG810900021 | |
| 81.09.00021 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di trocchio giuseppe
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| sentenza contro ignoti e mezzi d' impugnazione
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| nota a cass. sez. i pen. 30 settembre 1974
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 1, pag. 388-396
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d63020
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| l' a. non e' concorde con l' affermazione contenuta nella decisione
della suprema corte. nel nostro ordinamento vige il principio di
tassativita' delle impugnazioni: la sentenza di non doversi procedere
per essere rimasti ignoti gli autori del reato, quindi, non essendovi
una espressa previsione di impugnabilita', non puo' essere
considerata inoppugnabile. non osta all' impugnabilita' di tale
sentenza neanche l' altro principio, che vige in materia di
impugnazioni, dell' interesse ad impugnare. non e' esatto ritenere
che il pubblico ministero, unico soggetto legittimato ad impugnare,
non abbia alcun interesse ad ottenere la rimozione della sentenza
contro ignoti: puo' avere e l' interesse a ricondurre il
provvedimento entro i limiti e forme previste dalla legge e ad
eliminare una sentenza contenente erronee affermazioni sia di fatto
che di diritto. rimane fermo, pero', che nel caso in cui sia
necessario compiere ulteriori atti istruttori, perche' individuati i
soggetti ignoti, una volta intervenuta la sentenza di non doversi
procedere (per essere ignoti gli autori del reato), il pubblico
ministero non puo' instaurare nei modi ordinari il procedimento
penale, ma puo' solo investire il giudice istruttore dell' ulteriore
cognizione di reato nella forma della riapertura dell' istruzione.
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| art. 74 c.p.p.
art. 90 c.p.p.
art. 378 c.p.p.
art. 387 c.p.p.
art. 399 c.p.p.
art. 402 c.p.p.
art. 522 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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