| secondo l' a. la giurisprudenza ha cosi' grande importanza riguardo
allo sciopero perche' la costituzione non ne da' una definizione, ma
pone solo un rinvio al dato sociale nella sua continua evoluzione,
come giustamente si desume dalla sentenza n. 711 del 1980. le
conclusioni che possono trarsi dal complessivo orientamento della
cassazione portano ad affermare che non esiste un tipo di sciopero di
per se vietato, ma qualunque sciopero puo' diventare illegittimo
qualora, per le modalita' del suo esercizio, metta in pericolo
diritti protetti costituzionalmente e che, a parere dell' a., sono
solo quelli individuali della persona. si puo' dedurre, altresi', che
siano legittimi anche gli scioperi nei pubblici servizi essenziali,
che non coinvolgono in alcun modo diritti personali dell' individuo
sanciti dalla costituzione e che, pertanto, in questo caso, non
sarebbe lecita una precettazione.
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